Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti - Obbligo del danneggiato di trasmettere all'assicuratore entro tre mesi la fattura relativa alla riparazione o alla rottamazione, pena la restituzione dell'importo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), che aggiunge il comma 9 all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza del 21 febbraio 2005 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Mutuelles Du Mans Italia Assicurazioni e Riassicurazioni e Amodeo Gaspare, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 21 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), che ha aggiunto dopo l'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, un comma del seguente tenore: «Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo e' tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 cod. pen. Nel caso di rottamazione del veicolo...

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