Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Intervento in giudizio - Soggetti diversi dai titolari delle competenze legislative in contestazione - Inammissibilita'. Agricoltura - Ambiente (tutela dell') - Salute (tutela della) - Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica (OGM), conve...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2005, n. 5, promosso con ricorso della Regione Marche notificato il 22 marzo 2005, depositato in cancelleria il 30 marzo 2005 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonche' l'atto di intervento della AS.SE.ME Associazione Sementieri Mediterranei;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 22 marzo 2005 e depositato il 30 marzo 2005, la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha promosso in via principale questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), nel testo convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, per violazione degli artt. 117, commi primo, secondo, lettera s), terzo, quarto, quinto e sesto, e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 9, 32, 33, 72, 76 e 77 della Costituzione.

  2. - La Regione ricorrente sostiene, in primo luogo, che il procedimento legislativo di conversione del decreto-legge n. 279 del 2004 sarebbe viziato, stante la «assenza palese dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza» richiesti dall'art. 77 della Costituzione, cio' che ridonderebbe nella lesione dell'autonomia legislativa regionale, in quanto essa verrebbe ad essere compressa nella materia oggetto di decretazione d'urgenza.

    Erroneamente il legislatore statale, infatti, avrebbe stimato di essere obbligato a conferire attuazione alla raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 (recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche), trattandosi di atto privo di contenuto vincolante; al contrario, si sarebbe ricorsi alla decretazione d'urgenza, nonostante il carattere «estremamente delicato e rischioso» della materia, e nonostante «le regole relative alla coesistenza delle colture [...] «siano rinviate all'adozione di un provvedimento successivo, di livello regolamentare» da adottarsi «per di piu' [...] in termini ampi e inammissibili (anche in violazione dell'art. 76 Cost.)».

    Sarebbe stato invece necessario realizzare forme di «consultazione e di dibattito ampio e condiviso», in se' incompatibili con la natura del decreto-legge, anche in attuazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, nonche' dal decimo «considerando» della direttiva 2001/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), e dal protocollo di Cartagena, reso esecutivo con la legge 15 gennaio 2004, n. 27 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000).

    Da cio' la dedotta lesione dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con riferimento agli artt. 72, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione.

    In secondo luogo, le norme impugnate violerebbero l'art. 117, commi secondo, terzo, quarto e quinto della Costituzione, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, poiche', fondandosi sull'«erroneo presupposto di fatto», secondo cui gli organismi geneticamente modificati (OGM) non comporterebbero irreversibili danni all'ambiente, all'agricoltura e alla salute (in difetto di una preventiva «valutazione dell'impatto ambientale, economico e agronomico»), verrebbero ad impedire alla legge regionale la tutela «della salute umana, animale e vegetale» secondo «i principi della prevenzione e della precauzione», tramite, in particolare, l'individuazione di «criteri di esclusione delle colture transgeniche, in considerazione delle particolari condizioni del territorio regionale».

    La Regione sarebbe percio' legittimata a denunciare anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in forza del «diritto-dovere e, quindi, dell'interesse ad intervenire, nel caso di inadempimento statale, a tutela della popolazione di cui la stessa e' espressione».

    In terzo luogo, le norme impugnate verterebbero nella materia «agricoltura» (come individuabile anche alla luce dell'art. 32 del Trattato CE e dell'art. 2135 del codice civile), oggetto di potesta' legislativa residuale della Regione, sicche' lo Stato, legiferando, avrebbe violato l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; sarebbe, infatti, «evidente che solo le Regioni possono adottare le misure necessarie ad assicurare la coesistenza tra forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, stabilendo le aree «OGM free», le quote di colture OGM, il numero ed il tipo di varieta' vegetali che devono coesistere, le distanze tra le aree a coltivazione transgenica e quelle a coltivazione convenzionale, le pratiche regionali di gestione delle imprese agricole».

    In quarto luogo, quand'anche lo Stato avesse proceduto ad attuare la normativa comunitaria, cio' dovrebbe ritenersi precluso al di fuori delle materie attribuite in via esclusiva dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, sicche' la legge impugnata violerebbe anche l'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

    In quinto luogo, gli artt. 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, e l'art. 8 del decreto-legge n. 279 del 2004, nel testo risultante a seguito della conversione in legge, avrebbero altresi' carattere dettagliato, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, al pari dell'art. 7, che, nell'attribuire ad un comitato in cui sarebbe privilegiata la rappresentanza di membri statali il compito di proporre linee guida per la coesistenza, opererebbe una «palese sottrazione alle Regioni (titolari della competenza legislativa esclusiva nella materia «agricoltura» e di competenza legislativa concorrente nell'«alimentazione»), del controllo del settore, riservando agli organi regionali solo un ruolo esecutivo marginale nella regolazione degli OGM».

    Con specifico riguardo agli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, 5, commi 3 e 4, 7, comma 4, e all'art. 8, la Regione ricorrente ribadisce il carattere dettagliato di tali previsioni, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «tutela della salute».

    Inoltre, l'art. 1 non terrebbe conto del «valore fondamentale della ricerca scientifica» quale strumento preliminare di valutazione dell'impatto ambientale, con cio' ledendo il valore costituzionalmente protetto dell'ambiente, alla cui tutela non puo' ritenersi estranea la legislazione regionale.

    Gli artt. 1, 2, comma 2, 3, comma 2, 5, commi 3 e 4, 7, comma 4, e l'art. 8 si porrebbero percio' in contrasto con l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione «anche in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), e agli artt. 9, 32 e 33» della Costituzione.

    In sesto luogo, l'art. 3, comma 1 (che affida ad un decreto ministeriale «non regolamentare», adottato a seguito di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle «norme quadro per la coesistenza»), l'art. 4, comma 3-bis, (che demanda al predetto decreto la determinazione delle modalita' di funzionamento del fondo di ripristino dei danni conseguenti all'inosservanza del piano di coesistenza) e l'art. 7, comma 2, (che attribuisce ad un decreto ministeriale, adottato anch'esso a seguito di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento del comitato di cui alla stessa disposizione) e comma 4 (che prevede il ricorso alle modalita' di cui all'art. 3, comma 1, in ordine alle misure concernenti l'omogeneizzazione delle modalita' di controllo) violerebbero l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, «dovendosi escludere la possibilita' per lo Stato di intervenire nella materia oggetto di intervento (agricoltura) con atti normativi di rango sublegislativo», cui le Regioni non soggiacciono nell'ambito della propria competenza legislativa.

    In particolare, premessa l'irrilevanza della qualificazione legislativa dell'atto quale «non regolamentare», la Regione ricorrente evidenzia che esso non si limita ad esprimere un mero «coordinamento tecnico», poiche' pone in essere «norme quadro» per la coesistenza, benche' lo stesso art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), escluda il ricorso da parte dello Stato agli atti di indirizzo e coordinamento, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

    Ove, invece, si ritenesse che il Governo intenda «autodelegare se stesso» in deroga all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT