Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2006 (della Regione Emilia-Romagna) Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Determinazione dei diritti aeroportuali, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti ministeriali distinti per singoli aeroporti - I...

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, sig. Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 56 in data 23 gennaio 2006, rappresentata e difesa, come da mandato speciale a margine, dal prof. avv. Franco Mastragostino del Foro di Bologna e dall'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 11-nonies (Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali) e 11-decies (Competitivita' del sistema aeroportuale) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, per violazione degli artt. 117, primo comma, 118, 11 e 41 della Costituzione.

F a t t o

Con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, avente ad oggetto: «Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» sono state introdotte alcune disposizioni in materia di gestione aeroportuale. In particolare, si tratta della trasposizione quasi integrale, negli articoli da 11-sexies a 11-terdecies, delle nonne di cui agli artt. da 4 a 11 del d.l. 17 ottobre 2005, n. 211, il quale, di conseguenza, e' stato lasciato decadere.

Le disposizioni che vengono in rilievo, per i profili di lesione di interessi regionali che esse sono suscettibili di determinare, sono quelle contenute negli artt. 11-nonies e 11-decies.

Pare evidente, infatti, che si tratta di interventi statali a favore del settore delle Compagnie aeree, e di una regolazione di diritti aeroportuali che svantaggia e pregiudica gravemente le societa' di gestione aeroportuali - per legge partecipate anche dagli enti territoriali, quali, comune, provincia e regioni - suscettibili di incidere sullo sviluppo degli scali regionali e sulla complessiva politica economica del settore, creando per di piu', come si avra' modo di illustrare, effetti distorsivi della concorrenza.

In particolare, con la disposizione di cui all'art. 11-nonies, di modifica del comma 10 dell'art. 10 della legge n. 537/1993, e' stato previsto (art. 11-nonies, lettera a), che la misura dei diritti aeroportuali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, essendo in tale sede fissata, per un periodo compreso fra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione e' determinata prendendo a riferimento, oltre al tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, ecc.ra, stabiliti in contratti di programma stipulati fra ente statale - ENAC e gestore aeroportuale, approvati dal Ministro dell'economia e finanze. Ma, soprattutto, viene stabilito che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato viene determinato tenendo conto, fra gli altri fattori, di: e) una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate.

Con la lettera b), sempre dell'art. 11-nonies, e' stato poi inserito il comma 10-bis, con il quale si prevede la eliminazione della maggiorazione notturna del 50% dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne (c.d. effemeridi). Con il comma 10-ter viene, inoltre, stabilito che, sempre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative rispetto a quelle previste dal comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di carico.

La successiva disposizione, di cui all'art. 11-decies, regola i rapporti fra canone di concessione demaniale e diritti aeroportuali. Con essa e' stato previsto che, fino alla determinazione delle nuove tariffe dei diritti aeroportuali, come determinate ai sensi delle modifiche di cui all'art. 11-nonies, i canoni di concessione demaniale sono ridotti del 75%. A tale riduzione consegue una corrispondente diminuzione dei diritti aeroportuali attualmente in vigore. E' prevista, moltre, una ulteriore riduzione dei diritti aeroportuali nella misura del 10% per i gestori che non siano dotati di contabilita' analitica.

Come si puo' intuire dall'immediata lettura, tali disposizioni introducono una forma di «sussidio incrociato» fra le attivita' commerciali e le attivita' aeronautiche ed apportano consistenti riduzioni alle entrate assicurate alle societa' di gestione, che privera' gli scali delle risorse necessarie per la corretta implementazione dei piani di investimento, gia' concordati con il Ministero e, ancor prima, con gli enti locali.

Le suddette previsioni, inoltre, assolutamente singolari nel panorama europeo, avranno la certa conseguenza di scoraggiare gli investimenti da parte degli investitori privati e, favorendo ulteriormente i maggiori hub nazionali, non permetteranno lo sviluppo degli scali regionali.

Sotto altro profilo, la riduzione del 75% dell'importo del canone di concessione riconosciuto dai gestori aeroportuali e di pari livello dei diritti aeroportuali non e' suscettibile di apportare alcun apprezzabile effetto sul conto economico, ne' dello Stato, ne' delle societa' di gestione.

Ma anche al di la' di questi ultimi rilievi, le misure in tal modo introdotte appaiono gravemente lesive di interessi regionali costituzionalmente rilevanti, attesa la assoluta indifferenza mostrata dallo Stato nei confronti della competenza concorrente della regione in materia di «porti ed aeroporti civili». Ne consegue la necessita' di una declaratoria di incostituzionalita' delle disposizioni impugnate per i seguenti motivi di

D i r i t t o

Sull'interesse della Regione.

In via preliminare, e' bene precisare che fin dalla legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) all'art. 10...

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