Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Pesca - Pesca ed acquacoltura - Norme della Regione Toscana di disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi di sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura - Attribuzione alla Re...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Toscana, in persona del presidente della giunta, avverso gli artt. 1, comma 2, 3, 7, commi 7 e 8, 10 11, 12, 13, 14, 18 e 19 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66, intitolata «Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi di sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura», pubblicata nel Boll. Uff. n. 45 del 16 dicembre 2005.

La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 febbraio 2006 (si depositera' estratto del relativo verbale).

Giova premettere che pendono dinanzi a codesta Corte, e dovrebbero essere discusse il 4 aprile 2006, controversie proposte dalla Regione Toscana avverso la legge delega 7 marzo 2003, n. 38 (tra l'altro, con riferimento all'art. l, comma 2, lettere V e Z di tale legge), avverso i decreti legislativi 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, ed avverso il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100. Senza attendere gli insegnamenti che codesta Corte dara' tra breve in tema di pesca marittima, e senza tener conto di quanto affermato nella sentenza 28 giugno 2004, n. 198 di codesta Corte, la regione ha ritenuto di approvare la legge ora in esame.

Ancora in via preliminare si osserva che la legge ora in esame non defmisce in modo univoco il proprio ambito di applicazione. L'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963 inizia precisando «Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite ... al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani nel mare libero». La legge regionale in esame da un lato all'art. 1, comma 1), recita «la presente legge disciplina ... c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali (quindi non nel mare libero) antistanti il litorale della regione», all'art. 5, comma 1, lettera B definisce «pesca marittima ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale» e all'art. 12, comma 2, considera il «carattere sovracomunale del mare territoriale»; d'altro lato pero' in piu' disposizioni (ad esempio, nell'art. 2, lettere B, C, E ed F, nell'art. 5, lettera K, e nell'art. 6, comma 1, lettera F) parla di «attivita' di pesca» (senza delimitazioni), come definita dall'art. 5. comma 1, lettera A, e comunque dispone in via generale sulla competenza amministrativa al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca.

Non e' chiaro quindi se la regione intenda o meno estendere le proprie competenze anche alle attivita' di pesca esercitabili nel mare libero e nel mare territoriale antistante i litorali di altri Stati (in forza di accordi internazionali bilaterali) e di altre regioni, e in caso affermativo, come reputi di poter evitare che l'attivita' anzidetta sia esercitata dagli imprenditori ittici destinatari dei suoi provvedimenti soltanto nelle acque antistanti il litorale «toscano».

Molteplici chiarimenti appaiono percio' necessari, e si confida siano forniti da un atto...

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