Ordinanza emessa il 23 dicembre 2005 dal tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Rutigliano Maurizio Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' ai processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Ingiustificata deroga al princip...

IL TRIBUNALE

Sulla questione sollevata dalla difesa osserva;

Nell'ambito del procedimento penale a carico di Rutigliano Maurizio, imputato del delitto di millantato credito previsto e punito dall'art. 346, secondo comma c.p., commesso in Maglie il 31 dicembre 1993, nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2005 il difensore dell'imputato eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma della legge n. 251/2005, nella parte in cui subordina l'applicazione delle nuove norme contenute in quella legge (ed in particolare l'art. 6, con cui e' stato modificato il tenore degli artt. 157 e 160 c.p.) alla condizione della mancata apertura del dibattimento nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Il difensore deduceva la rilevanza della questione sollevata, dal momento che l'applicazione della nuova disciplina dei termini di prescrizione dei reati contenuta nell'art 157 c.p. e del computo dei periodi di interruzione del corso della prescrizione, avrebbe consentito all'imputato di ottenere gia' in quell'udienza una pronuncia a se' favorevole, conseguente alla declaratoria di prescrizione del reato contestato (punito con pena edittale massima di sei anni e quindi prescritto, in presenza di piu' atti interruttivi, decorsi sette anni e sei mesi dalla consumazione del reato stesso, non risultando l'imputato gravato da precedenti condanne);

Osservava, ancora, il difensore che la norma denunciata, fissando un arbitrario criterio di applicazione di norme sostanziali (quali quelle relative al computo del termine di prescrizione del reato), criterio assolutamente indipendente dalla volonta' dell'imputato, dava luogo a disparita' di trattamento in alcun modo giustificabili secondo il disposto dell'art. 3 Cost, faceva rilevare, in proposito, l'irrazionalita' del sistema in quanto il verificarsi di eventi del tutto accidentali (quali le differenti scelte operate da coimputati nel medesimo procedimento per lo stesso fatto relativamente alle forme del giudizio da celebrare) avrebbe comportato un'inspiegabile differenza di trattamento tra colui che avesse scelto di seguire il rito ordinario del dibattimento, rispetto a chi invece avesse deciso di esser giudicato secondo riti alternativi, perdendo cosi la possibilita' di vedere applicata la nuova (piu' favorevole) disciplina relativa alla durata dei termini della prescrizione dei reati;

Sottolineava, inoltre, come la disposizione...

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