Ordinanza emessa il 22 novembre 2005 dal giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra S.R. Termotecnica S.n.c. contro Comune di Crespina Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Configurazione del...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 528/2005 R.G., promossa da: S.R. Termotecnica S.n.c., con sede in Cascina (Pisa), via Friuli n. 3/5, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. Daniela Bilotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Santa Maria n. 9, Pisa, ricorrente;

Contro Comune di Crespina, in persona del sindaco pro tempore, resistente.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge n. 689/1981 e successive modifiche.

  1. - Con ricorso presentato in data 15 febbraio 2005, la S.R. Termotecnica S.n.c., con il patrocinio dell'avv. Daniela Bilotti, ha proposta opposizione avverso il verbale di contestazione n. 54/2004, notificatole in data 4 febbraio 2003, emesso in data 13 novembre 2004 dalla Polizia municipale del Comune di Crespina (Pisa), nel quale gli e' stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, Codice della Strada, avendo accertato che il legale rappresentante della S.R. Termotecnica S.n.c., «ometteva di fornire i dati personali e della patente del conducente (art. 126-bis) in riferimento a precedente violazione dell'art. 142 C.d.s. (V. 289/04)».

  2. - Riferisce la ricorrente che in data 8 settembre 2004, in qualita' di proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata CA 122 WH, le era stato notificato verbale n. 289/2004 del 24 agosto 2004, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, Codice della Strada; in detto verbale oltre alla sanzione pecuniaria di Euro 143,15, era contenuto l'invito a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. l26-bis, comma 2, Codice della Strada, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale, i dati personali di colui che si trovava alla guida del mezzo al momento del rilievo dell'infrazione, con l'avvertenza che l'omessa comunicazione avrebbe determinata l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180, comma 8, Codice della Strada.

  3. - Riferisce ancora la ricorrente di avere prontamente adempiuto al pagamento della sanzione pecuniaria, nonche' di avere tempestivamente comunicato alla autorita' amministrativa procedente l'impossibilita' a fornire i dati di chi si trovasse alla guida della vettura trattandosi di un veicolo aziendale, utilizzato dai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni.

  4. - Si e' costituito in giudizio il Comune di Crespina, insistendo per la piena legittimita' della sanzione elevata a carico della S.R. Termotecnica S.n.c., deducendo l'inesistenza di giustificati motivi per la mancata comunicazione dei dati richiesti.

  5. - Sussistono giustificati motivi per ritenere il combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo Codice della...

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