Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 2006 (della Regione Campania) Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Determinazione dei diritti aeroportuali, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti ministeriali distinti per singoli aeroporti - Introd...

Ricorso della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, on. Antonio Bassolino, rappresentanto e difeso, giusta mandato a margine, dal prof. avv. Vincenzo Cocozza e dall'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania alla via Poli n. 29;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005 - supplemento ordinario n. 195.

F a t t o

  1. - Il 18 ottobre 2005, nella Gazzetta Ufficiale n. 243, e' stato pubblicato il d.l. 17 ottobre 2005, n. 211, recante «Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale».

    Nelle more della conversione in legge, le disposizioni in materia aeroportuale, contenute negli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 sono transitate nella legge di conversione di altro decreto legge. E cosi', gli artt. da 7 a 11 sono divenuti gli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies e 11-terdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, oggi impugnati.

    1. L'art. 11-nonies recante «Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali», pone in essere una dettagliatissima disciplina in ordine alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, fissando criteri e parametri.

      In particolare, affida, in via esclusiva, la determinazione della misura di tali diritti per i singoli aeroporti, nonche' le relative variazioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta i relativi decreti sulla base di criteri stabiliti dal CIPE.

      Detto articolo precisa con puntualita' quali devono essere gli elementi sulla base dei quali provvedere alle previste variazioni, ossia con riferimento a «il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

      Rispetto, poi, ad uno dei criteri individuati (obiettivo di recupero della produttivita' assegnato) precisa che deve essere determinato tenendo conto di ulteriori puntuali parametri, ossia: di un sistema di contabilita' analitica; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo volgimento nell'ambito del sedime...

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