Ordinanza emessa il 21 novembre 2005 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Filippi Giorgio contro INAIL Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per invalidita' permanente - Cumulo di inabilita' preesistenti ai fini del raggiungimento della percentuale di inabilita' richiesta per il diritto alla rendita - E...

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. 667/02 R.G.L. promossa da Giorgio Filippi contro INAIL, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Silvia Rigon, sciogliendo la riserva che precede, cosi' provvede. A) Considerato il fatto:

  1. - Con ricorso depositato il 3 luglio 2002 Giorgio Filippi esponeva di essere titolare di una rendita per «broncopatia» con un'inabilita' del 15% dal 1995; di essere stato, nel corso della sua attivita' lavorativa, esposto all'amianto dal 22 febbraio l973 al 31 dicembre 1990, come certificato dall'INAIL; di aver successivamente proposto ricorso in via amministrativa per il riconoscimento di malattia asbestosica e/o per l'aggravamento dei postumi anche per il deficit ventilatorio a causa di «placche pleuriche», che la collegiale medica aveva accertato la malattia denunciata, «placche pleuriche» senza deficit ventilatorio, riconoscendo un danno biologico del 5%, ma che l'INAIL non aveva ricostruito la rendita gia' in godimento ne' riconosciuto l'indennizzo per le «placche pleuriche».

    Il ricorrente chiedeva, in quanto affetto da «broncopatia», per la quale gia' godeva di rendita al 15%, nonche' da «asbestosi», danno anatomico da «placche pleuriche» nella misura del 5%, la valutazione complessiva delle due patologie e quindi l'accertamento del suo diritto alla costituzione di un'unica rendita, con conseguente condanna dell'INAIL all'erogazione della maggior rendita dal 15% al 20%, oltre che al pagamento dei ratei maturati maggiorati di interessi legali, in virtu' del combinato disposto degli artt. 80 e 145 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ritenendo che la normativa introdotta dall'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 38/2000 non avesse inciso su quelle disposizioni.

  2. - Si costituiva in giudizio l'INAIL chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi gia' espressi nella relazione medica allegata, a cui rinviava, vale a dire in virtu' di quanto previsto dal d.lgs. n. 38/2000 ed in considerazione del fatto che le «placche pleuriche» di cui il ricorrente soffriva (e valutate nella misura di un danno biologico del 5%) non erano da considerare «asbestosi».

  3. - Nel corso del giudizio veniva disposta una prima CTU medico legale che, con indagine attenta e immune da vizi logici, confermava la sussistenza in capo al ricorrente di una «broncopatia» cronica da inalazione da polveri miste, di origine professionale, per la quale era gia' stata riconosciuta la rendita del 15%, confermando altresi' che il ricorrente era affetto da «placche pleuriche asbestosiche», di origine professionale, patologia produttiva di un danno biologico nella misura del 5% secondo le nuove tabelle, ex d.lgs. n. 38 del 2000. Il CTU, come gia' l'INAIL, escludeva quindi la possibilita' di una valutazione cumulativa delle menomazioni, in ragione di quanto previsto dal d.lgs. n. 38/2000, art. 13, comma 6, seconda parte.

  4. - Questo giudice, ritenendo che in base a tale relazione peritale non fosse tuttavia del tutto chiarito se le «placche pleuriche asbesto-correlate», di cui il ricorrente era affetto, rientrassero, o meno, nel concetto di «asbestosi» di cui all'art. 145 del d.P.R. 1124 del 1965, disponeva nuova CTU medico legale sul punto; l'accertamento era ritenuto indispensabile in ragione del fatto che il T.U. del 1965 (artt. 145 e 146) prevede una valutazione globale del danno in tutti i casi di silicosi ed asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, disciplina speciale che non pare aver subito alcuna modifica con il d.lgs. n. 38/2000.

  5. - La nuova CTU, con una relazione convincente, in quanto svolta con indagine scrupolosa e priva di vizi logici, sul presupposto che «con il termine asbestosi si indichi unicamente la forma parenchimale della tecnopatia secondaria all'esposizione di asbesto (...) mentre la rimanente patologia pleurica (ad es. placche pleuriche) e' correttamente definita come asbesto correlato in quanto si' secondaria all'esposizione all'asbesto ma indipendente dalla presenza di asbestosi», confermava che la tecnopatia di cui il ricorrente era affetto a livello polmonare «non risulta costituita da asbestosi ma da broncopatia da inalazione di polveri miste non sussistendo ne' l'interstiziopatia (danno anatomico specifico dell'asbestosi) ne' il deficit ventilatorio restrittivo». Concludeva, pertanto, per la presenza di «placche pleuriche asbesto-correlate», negando l'esistenza della pneumopatia di natura asbestosica (ossia l'asbestosi).

  6. - E' stato quindi accertato in fatto, in base a CTU condivise perche' elaborate con metodo corretto, che il ricorrente e' affetto da una patologia professionale, «broncopatia», con un grado di inabilita' per la quale gode di rendita al 15% dal 1995, nonche' da una seconda malattia, sempre di origine professionale ma denunciata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, con un grado...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT