Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo - Ineleggibilita' a presidente della giunta e a consigliere regionale dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonche' dei presidenti e degli assessori delle province - Denunciata irragionevolezza...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. n) della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dalla carica di consigliere regionale), promosso, nel procedimento civile vertente tra D'Ambrosio Giorgio e la Regione Abruzzo, dal Tribunale di Pescara con ordinanza del 1° marzo 2005, iscritta al n. 330 del registro ordinanze del 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Pescara ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dalla carica di consigliere regionale), per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

    Il giudizio era stato instaurato dal sindaco di un comune della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, mediante ricorso in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di candidarsi nelle elezioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo (fissate per il 3-4 aprile 2005), cosi' da poter soddisfare la sua «intenzione» di presentarsi nella circoscrizione di Pescara; diritto a lui negato dall'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale n. 51 del 2004, che sancisce l'ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale dei sindaci dei comuni della regione aventi una popolazione superiore a cinquemila abitanti. Rigettato il ricorso dal giudice designato, che respingeva anche l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente in ordine alla stessa disposizione, l'interessato proponeva reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. Il Tribunale, ritenuto che la decisione richiesta non potesse prescindere dall'applicazione della disposizione in esame, sulla quale il reclamante aveva riproposto l'eccezione di incostituzionalita', revocava il provvedimento del giudice designato e adiva la Corte costituzionale.

  2. - Sul piano della ricostruzione normativa, osserva il Tribunale che, da una parte, la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), ha fissato come «principio fondamentale» della legislazione regionale quello per cui la previsione di cause di ineleggibilita' e' ammessa «qualora le attivita' o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati» (art. 2, comma 1, lettera a); dall'altra parte, e in attuazione di tale principio, l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale dell'Abruzzo n. 51 del 2004 ha stabilito - fra l'altro - che «[n]on sono eleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale ... i sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonche' i presidenti e gli assessori delle province».

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva, in via preliminare, che, nell'individuare le attivita' e le funzioni suscettibili di «turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori» o...

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