Ordinanza emessa il 18 agosto 2005 dal tribunale dei minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico di B. F. Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Misure cautelari - Custodia cautelare - Applicabilita' quando si procede per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lett. e-bis), cod. proc. pen. (delitti di furto in...

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza di convalida, di applicazione di misura cautelare e di rimessione alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza di questione di legittimita' costituzionale.

Il g.i.p. vista la richiesta del p.m. in data 16 agosto 2005 tesa alla convalida dell'arresto ed all'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di B. F. nato il 21 ottobre 1988 a Babaita (Romania), alias M. I. nato il 21 ottobre 1987 in Romania, alias M. A. nato il 21 ottobre 1988 in Romania, alias R. G. nato il 13 marzo 1988 in Romania, sottoposto ad indagini per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 c.p. commesso in Firenze il 15 agosto 2005 (in concorso con altri quattro minori e due maggiorenni separatamente giudicati) sentito il minore ed il difensore;

O s s e r v a

Il giovane e' stato arrestato nella quasi flagranza di tentativo di furto, commesso in concorso con altri sei giovani, di una vettura di proprieta' di Andrea Pieri; il delitto risulta altresi' pluriaggravato dalla violenza esercitata sulla vettura, dalla circostanza che questa, parcheggiata sulla pubblica via, era stata esposta alla pubblica fede e dal numero delle persone.

Dal verbale di arresto si apprezza che la polizia giudiziaria, intervenuta in seguito a una telefonata di un cittadino, ha identificato i sette giovani come gli autori del furto (in particolare il B. come uno degli autori materiali del reato, introdottosi a frugare nell'automobile), li ha inseguiti e, senza perdere il contatto visivo con gli stessi, li ha bloccati alcune centinaia di metri dopo ed infine ha proceduto al loro arresto.

Non occorre aggiungere altro per concludere che la polizia giudiziaria ben poteva ipotizzare il delitto poi contestato dal p.m. per il quale, pur nella forma del tentativo, la legge minorile penale vigente ammette, nell'ipotesi di flagranza o quasi flagranza, l'arresto. La verifica della ricorrenza della flagranza assorbe l'esame della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza presupposto probatorio delle misure cautelari.

Peraltro nel caso di specie difficilmente puo' contestarsi che ricorra altresi' un consistente pericolo di reiterazione di reati analoghi (presupposto cautelare delle misure cautelari): il giovane, e' al suo settimo arresto in pochi mesi, ha totalizzato 12 denunce penali dal marzo 2004 ad oggi, ha fornito vari nomi falsi in occasione di diversi controlli...

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