Ordinanza emessa il 9 novembre 2005 dal G.I.P. del Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Basso Miriam Ambiente - Regime dei rottami ferrosi - Esclusione dalla normativa dei rifiuti - Contrasto con la nozione di rifiuto della Direttiva CEE 91/1956 e della Corte di giustizia delle Comunita' europee - Inosservanza dei vincol...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale emarginato nei confronti di Basso Miriam, nata a Canale l'11 agosto 1980 e residente a Castagnole Lanze, via Vittoria, 8, per il reato di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. 22 febbraio 1997, n. 22, accertato in Castigliole d'Asti il 4 marzo 2003 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 7 aprile 2003.

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero dott. Vincenzo Paone in data 14 gennaio 2005, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che:

  1. la Procura della Repubblica di Asti ha svolto indagini preliminari nei confronti di Basso Miriam, quale amministratore unico dall'8 ottobre 2002 della societa' Magifer S.r.l., con sede in Costigliole d'Asti, strada Chiaberto 1;

  2. questa societa' e' autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti descritte nei punti D13 e D15 dell'allegato B) al d.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22, (raggruppamento preliminare e deposito preliminare dei rifiuti in luogo diverso da quello di produzione) nonche' all'operazione di recupero indicata al punto R13 dell'allegato C del predetto d.lgs. n. 22/1977 (messa in riserva dei rifiuti); essa ha inoltre trasmesso alla provincia di Asti la comunicazione di inizio dell'attivita' di recupero di rifiuti non pericolosi soggetta alla procedura semplificata in conformita' agli artt. 31, secondo comma, 33 del d.lgs. n. 22/1977 relativamente ai rifiuti di ferro, ai rifiuti 3.1, 3.2, 5.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi, sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22»;

  3. nei sopralluoghi compiuti nel corso degli anni 2003 e 2004 i funzionari dell'ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione ambientale) Piemonte hanno accertato che:

    c1) la societa' riceve materiali ferrosi (quali ad es. fusti di lamiera e imballaggi in metallo classificati con il CER 150104) e non ferrosi provenienti da vari produttori; tali rottami sono correttamente accompagnati da formulari di identificazione quali rifiuti, trattandosi di scarti o residui di lavorazioni, dei quali i produttori si sono disfatti non potendo utilizzarli altrimenti nel proprio ciclo produttivo;

    c2) su questi rifiuti la Magifer avolge operazioni di cernita e di adeguamento volumetrico finalizzato a ottenere materiali di dimensioni conformi alle c.d. specifiche CECA, richieste per l'invio alle fonderie;

    c3) stando alle stesse dichiarazioni del responsbile tecnico della societa', i materiali derivanti da queste operazioni sono «recuperati» e vengono percio' considerati «materia prima secondaria» pronta per la destinazione in acciaieria;

    c4) secondo i responsabili della Magifer S.r.l., quindi, una volta eseguite le operazioni di recupero su delineate, il rottame perderebbe la natura di «rifiuto» ed infatti non viene piu' movimentato ne' dalla Magifer ne' dalle acciaierie destinatarie, nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 22/1997, proprio sul presupposto che il rifiuto verrebbe trasformato dalle operazioni di recupero in «materia prima secondaria»;

  4. questa impostazione non condivisa dal pubblico ministero, il quale ritiene che la cessione alle acciaierie dei rottami e degli sfridi ferrosi e non, derivanti dalla cernita, integri il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi previsto dall'art. 51, primo comma, lett. a) del d.lgs. n. 22/1997;

  5. il rappresentante della pubblica accusa reputa tuttavia che essa trovi un fondamento normativo, oltre che nel d.m. 5 febbraio 1998, nella lettera q-bis) dell'art. 6 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dall'art. 1, comma 29 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Deleghe per il riordino della legislazione in materia ambientale», e nel disposto dei commi 25, 26, 27 e 28 del medesimo art. 1 della legge n. 308/2004;

  6. il pubblico ministero ha sollevato questione di legittimita' costituzionale di tutte le norme primarie sopra citate per contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, perche' esse determinerebbero un'ingiustificata restrizione della sfera di operativita' della direttiva CEE, sottraendo alla disciplina del «rifiuti» gli scarti di lavorazione o i residui dei cicli produttivi consistenti in rottami ferrosi o non ferrosi e ha chiesto, in subordine, qualora la questione sollevata fosse ritenuta manifestamente infondata, l'archiviazione del procedimento:

    Ritenuto che:

    1) l'art. 6, lett. a) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi»; come si vede si tratta di una definizione assai ampia in forza della quale tutte le sostanze e gli oggetti inclusi nell'allegato A) costituiscono rifiuti e sono, quindi, soggetti alla relativa disciplina, a meno che essi non siano legalmente (ossia senza violare un obbligo giuridico di disfarsene) utilizzati dal produttore nel suo ciclo...

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