Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione amministrativa con accompagnamento coattivo alla frontiera - Immediata esecutivita' - Denunciato pregiudizio del ricorrente eventualmente vittorioso, assenza di contraddittorio e garanzie procedimentali minime, lesione del diritto di azione, carenza di tutela giur...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 3, 4, 5-bis e 8, e dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 12 dicembre 2003 e del 21 giugno 2004 dal Tribunale di Nuoro sui ricorsi proposti da S.S. e R.M contro il Prefetto di Nuoro, iscritte ai nn. 209 e 990 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con le due ordinanze in epigrafe, di analogo tenore, emesse nell'ambito di distinti giudizi di opposizione a decreti prefettizi di espulsione, il Tribunale di Nuoro ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale:

  1. dell'art. 13, commi 3, 4, 5-bis e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'immediata esecutivita' del decreto prefettizio di espulsione e del provvedimento del questore che dispone l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, e comunque non contempla - con riguardo all'impugnazione del decreto espulsivo - «efficaci strumenti processuali che scongiurino, in maniera non semplicemente formale, l'irrimediabile pregiudizio del ricorrente vittorioso»;

  2. dell'art. 13, commi 3, 4, 5-bis e 8, e dell'art. 13-bis del medesimo decreto legislativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui «non prevedono che il ricorrente sia posto in condizione di essere sentito dal giudice e, piu' in generale, non apprestano in favore di entrambe le parti garanzie procedimentali minime»;

che - ricostruita preliminarmente l'evoluzione della disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero - il giudice a quo osserva come, nell'assetto risultante a seguito della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), risulti inequivoca l'immediata esecutorieta' tanto del decreto prefettizio di espulsione (sancita dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998), quanto del provvedimento con cui il questore dispone l'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 5-bis): accompagnamento che costituisce la forma generale di esecuzione dell'espulsione, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 13;

che inequivoca risulta, altresi', la mancanza di effetto sospensivo automatico dell'opposizione al decreto espulsivo;

che il rimettente dubita, tuttavia, della compatibilita' di tale disciplina con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113 Cost;

che l'immediata esecutivita' dei due decreti prefettizio e del questore contrasterebbe, infatti, con il principio in forza del quale la durata del processo non deve mai risolversi in pregiudizio dell'attore che ha ragione...

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