Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Intervento coattivo in giudizio dell'amministrazione statale - Applicazione del <>foro erariale<> su richiesta della stessa - Denunciata lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Difetto di chiarezza della censura - Manifesta inammiss...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza del 26 luglio 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maurizio Pazzagli contro il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed altri, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che la Corte di cassazione - investita di un ricorso per regolamento di competenza, proposto avverso una sentenza con cui il Tribunale ordinario di Pisa, all'esito di un giudizio civile tra parti private, nel quale era stato chiamato a intervenire, iussu iudicis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale ordinario di Firenze, quale «foro della pubblica amministrazione» - ha sollevato, con ordinanza del 26 luglio 2004, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui «prevede, in caso di chiamata in giudizio dello Stato, che la competenza si radichi, alternativamente, nel foro erariale o in quello naturale in base al mero esercizio discrezionale di scelta dell'amministrazione»;

che, in punto di fatto, la Corte rimettente riferisce che, nel corso di un giudizio tra privati avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprieta' pro quota di una scultura archeologica, l'adito Tribunale ordinario di Pisa, in composizione monocratica, aveva ordinato, ai sensi dell'art. 107 del codice di procedura civile, la chiamata in causa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il quale, costituitosi, ha eccepito l'incompetenza territoriale del predetto Tribunale, essendo competente il Tribunale ordinario di Firenze, a norma dell'art. 25...

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