Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Presa in carico, previo sequestro, dell'autovettura a bordo della quale furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Richiesta della Procura della Repubbli...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/200001389/SG-CIV) della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonche' dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima Commissione, on. Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2005 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti fra poteri dello Stato, fase di ammissibilita'.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha promosso, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2005, conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;

che la ricorrente premette di aver appreso da organi di stampa «dell'arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994», e di aver pertanto avviato - nel settembre del 2005 - uno scambio di corrispondenza con la citata Commissione parlamentare, al fine di segnalare «l'opportunita' dello svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici» necessari a ciascuna delle due autorita' per l'espletamento dell'attivita' di indagine di rispettiva competenza;

che, tuttavia, il Presidente della predetta Commissione - pur informando la ricorrente che l'organo parlamentare in questione aveva «preso in carico, previo sequestro, l'autovettura», disponendo «anche a norma dell'art. 360 c.p.p.» alcuni «accertamenti tecnici», taluni dei quali «di natura irripetibile» - comunicava, con nota (prot. n. 2005/200001389/SG-CIV) pervenuta alla medesima Procura il 21 settembre 2005, di non potere «aderire alla richiesta» formulata, «significando che, tra l'altro, l'atto deliberativo di istituzione della Commissione», dal medesimo presieduta, «impone accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese...

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