Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto agli stranieri in situazione di soggiorno regolare, lesione del diritto di difesa e del diritto a...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso con ordinanza del 26 novembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, sul ricorso proposto da El Idrissi Mohammed contro la Prefettura di Terni ed altri, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 2004, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che, secondo quanto il rimettente riferisce, con sentenza in data 3 febbraio 2004, lo stesso Tribunale aveva respinto il ricorso volto all'annullamento di un diniego di regolarizzazione, ai sensi della legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) opposto dall'Ufficio territoriale del Governo di Terni al datore di lavoro di un cittadino extracomunitario;

che il giudice a quo e' chiamato ad esaminare la domanda di liquidazione delle spese di giudizio (compensate con la predetta sentenza), presentata dal difensore dell'extracomunitario, sulla base dell'ammissione di questo al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del Presidente del Tribunale;

che il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, invocando l'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui il...

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