Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentare - Processo penale nei confronti di un deputato per il delitto di ingiuria - Deliberazione di insindacabilita' delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, nona sezione p...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Stefano Stefani, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 20 giugno 2005 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilita'.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 30 maggio 2005, il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con la quale, nella seduta del 4 febbraio 2004, e' stato dichiarato che i fatti per cui il deputato Stefano Stefani e' sottoposto a procedimento penale, relativamente al delitto di ingiuria, concernono opinioni da lui espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale premette di procedere nei confronti del deputato Stefani a seguito della querela sporta dall'on. Daniele Apolloni, in data 1° giugno 2000, relativamente ad un fatto avvenuto il giorno prima a Roma, nella sede del «Palazzo dei gruppi», allorquando il deputato Stefani, trovandosi in compagnia di altro parlamentare, nell'incrociare il querelante, gli aveva rivolto un appellativo ingiurioso, aggiungendo poi, rivolto al proprio accompagnatore, che un giudice l'avrebbe autorizzato a rivolgersi in tal modo alla persona offesa;

che, secondo quanto chiarito dal Tribunale, il riferimento ad una pretesa autorizzazione giudiziale si connette ad una precedente ed analoga condotta attribuita al deputato Stefani, il quale, a commento della decisione dell'on. Apolloni di lasciare il gruppo parlamentare della Lega Nord per iscriversi a quello di un'altra formazione politica, avrebbe utilizzato le stesse...

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