Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Elezioni - Liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica - Esonero dall'obbligo di raccolta delle firme per la presentazione delle liste - Mancata estensione ai partiti politici nuovi, con simbolo nuovo, nati dalla federa...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle disposizioni di cui all'art. 18-bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e all'art. 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), promosso con ricorso dell'associazione politica «La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali» nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, depositato in cancelleria il 7 febbraio 2006 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilita'.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che l'associazione politica denominata «La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali», in persona dei soci fondatori e legali rappresentanti Giuseppe Albertini, Maurizio Turco, Cecilia Maria Angioletti e Rapisardo Antinucci, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 49 della Costituzione - conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione all'art. 18-bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e all'art. 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica);

che la ricorrente, premesso che l'associazione e' nata - dall'incontro tra due soggetti politici (radicali e socialisti) che hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia politica del Paese - allo scopo di presentarsi, con proprio simbolo, ad ogni tipo di elezioni a partire dalle prossime politiche, deduce che tale obiettivo trova un ostacolo nelle regole dettate, dalla riforma elettorale del 2005, per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati;

che, ad avviso della ricorrente, sussiste il rischio della esclusione dalla competizione elettorale in numerose circoscrizioni, stante lo strettissimo lasso di tempo a disposizione per la raccolta delle firme e la necessita' di definire le candidature in anticipo rispetto alle altre formazioni politiche, con conseguente lesione del diritto di parteciparvi in condizioni di parita' con gli altri partiti, ai sensi dell'art. 49 Cost;

che, infatti, nel previgente sistema, l'onere della raccolta delle firme sussisteva per tutti i partiti o gruppi politici, mentre, per effetto della riforma, sono esonerati solo:

1) i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere «all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;

2) i partiti o i gruppi che si presentano in coalizione con almeno due partiti che hanno costituito gruppi parlamentari in entrambe le Camere all'inizio della legislatura e abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni per il Parlamento europeo, purche' si presentino con l'identico contrassegno delle elezioni europee;

3) i partiti o i gruppi politici rappresentanti...

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