Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Puglia in materia di apprendistato professionalizzante - Definizione dei profili formativi - Mancato raggiungimento dell'intesa, en...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, commi 4 e 7 della legge della regione Puglia n. 13 del 22 novembre 2005, pubblicata nel B.U.R. della regione Puglia del 25 novembre 2005, n. 146, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006.

F a t t o

In data 25 novembre 2005 e' stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia la legge regionale n. 13 del 22 novembre 2005, recante «Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante». Con detta normazione la regione, nell'ambito dell'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge n. 30 del 14 febbraio 2003) disposta dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha inteso regolamentare i profili formativi dell'apprendistato come previsto dal comma 5 dell'art. 49 del d.lgs. ora richiamato.

In particolare, per quanto qui interessa, la legge regionale, all'art. 2, disciplina la definizione dei profili formativi, prevedendo che:

1) La Giunta regionale definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale;

2) Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma 1;

3) Per profilo formativo s'intende l'insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini».

Al successivo art. 3 («Struttura e contenuti della formazione») si prevede espressamente che:

1) La formazione formale dell'apprendista e' finalizzata all'acquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti) e 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti), ed e' impartita sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

2) Ferme restando le regolamentazioni collettive...

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