Ordinanza emessa il 2 novembre 2005 dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna sul ricorso proposto da Martinelli Paola contro Ministero dell'istruzione ed altri Giustizia amministrativa - Atto amministrativo presupposto impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato e successiva impugnazione, davanti al Tribuna...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 152/2001 proposto da Martinelli Paola rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Masi e Valerio Girani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Bologna, via San Vitale 40/3;

Contro il Ministero dell'istruzione ed il Provveditorato agli studi di Modena, non costituiti in giudizio; e nei confronti di Rossi Isabella, non costituita in giudizio; e nei confronti di Muzzarelli Maria Paola, non costituita in giudizio; per l'annullamento della graduatoria permanente A345 «Lingua straniera (Inglese), Media, della Provincia di Modena», in parte qua, della graduatoria permanente A346 «Lingua e civilta', straniera (Inglese), Superiori, della Provincia di Modena», in parte qua; nonche' per l'annullamento di tutti gli atti comunque connessi ai precedenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 23 giugno 2005 gli avv. presenti come risulta dal verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 veniva adottato il Regolamento recante le norme sulle modalita' di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti degli insegnanti nelle scuole medie e superiori.

    Con il successivo decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, veniva dettata la disciplina di definizione dei termini e delle modalita' per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti.

    Entrambi i decreti ministeriali suddetti nel disciplinare le modalita' di attribuzione del punteggio da assegnare per il servizio svolto stabiliscono che si debba considerare solamente l'insegnamento relativo al posto o alla classe per il quale si chiede l'insegnamento, senza poter valutare, quindi, il servizio svolto nelle scuole medie per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole superiori, e viceversa, prevedendo altresi' una separazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, tra le materie inglese e francese.

  2. - La ricorrente ha fatto domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti delle classi di concorso A345 «Lingua straniera (Inglese), Media, della Provincia di Modena», e A346 «Lingua e civilta' straniera (Inglese), Superiori, sempre della Provincia di Modena» classificandosi rispettivamente al 27° ed al 26° posto, senza aver visto valutare il servizio svolto nelle scuole medie per la graduatoria nelle scuole superiori nonche' quello nella diversa lingua straniera insegnata, lamentandosi, quindi, di una mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto.

  3. - Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, spedito in data 13 settembre 2000, la medesima ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, deducendone l'illegittimita' nella parte in cui stabiliscono che si debba considerare solamente l'insegnamento relativo al posto o alla classe per il quale si chiede l'insegnamento, senza poter valutare, quindi, il servizio svolto nelle scuole medie per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole superiori, e viceversa, prevedendo altresi' una separazione del servizio, ai fini' dell'attribuzione del punteggio, tra le materie inglese e francese.

  4. - Con il presente ricorso al tribunale amministrativo regionale, notificato il 3 gennaio 2001, invece, la Martinelli ha impugnato le graduatone permanenti A345 «Lingua straniera (Inglese), Media, della Provincia di Modena», e A346 «Lingua e civilta' straniera (Inglese), Superiori, della Provincia di Modena», deducendone l'illegittimita' derivata dalla illegittimita' del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, in precedenza impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, contestando la mancata attribuzione del punteggio per il servizio svolto nelle scuole medie, ai fini della graduatoria per le scuole superiori, e viceversa, nonche' quello nella diversa lingua straniera insegnata.

    Non si sono costituite in giudizio le amministrazioni ne' le controinteressate intimate.

    All'udienza del 23 giugno 2005 la causa e' stata trattenuta in decisione.

  5. - Davanti a questo giudice amministrativo, pertanto, pende soltanto il giudizio avverso le graduatorie permanenti la cui illegittimita', secondo la prospettazione difensiva, deriva soltanto dalla illegittimita' derivata dei presupposti decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  6. - E' evidente, pertanto, che l'esito del giudizio pendente davanti a questo giudice dipende dall'esito dell'impugnativa del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, proposta con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  7. - Va preliminarmente osservato che, in mancanza di statuizioni specifiche regolanti la...

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