Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Intervento in giudizio - Soggetti diversi dai titolari delle potesta' legislative in contestazione - Inammissibilita'. Eccezione di inammissibilita' - Oggetto - Censura di intera legge - Reiezione. Salute (tutela della) - Divieto di fumo nei locali chiusi - Norme della Provincia autonoma...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 4 febbraio 2005, depositato in cancelleria l'8 febbraio 2005 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2005;

Visti l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano nonche' l'atto di intervento di Fausto Cirelli e CORAM (Coordinamento registri amministratori);

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 4 febbraio 2005 e depositato il successivo 8 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), per contrasto con gli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e con gli artt. 9 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Premette il ricorrente che, nell'ambito della tutela della salute, prevista dall'art. 32 Cost., la prevenzione dei danni da fumo passivo e' disciplinata dalla legge statale 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come modificata dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), e da ultimo dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e che, ai sensi degli artt. 5 e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige possono legiferare in materia di «igiene e sanita» nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

    Il ricorrente richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute contro i danni provocati dal fumo passivo, a partire dalle pronunce con le quali la Corte ha segnalato al legislatore l'esigenza di dettare una disciplina piu' incisiva con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie ad eliminare, o quanto meno ridurre, i rischi da esposizione al fumo passivo (sentenze n. 399 del 1996 e n. 202 del 1991), fino alla sentenza n. 361 del 2003, riguardante il profilo sanzionatorio della normativa antifumo, nella quale e' stato affermato che dal principio del «parallelismo» tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti e obblighi deriverebbe la competenza esclusiva del legislatore statale a disciplinare le conseguenze della violazione del divieto di fumo.

    Nel contesto cosi' delineato, a parere del ricorrente, la legge provinciale n. 8 del 2004, in quanto introduttiva di una disciplina «alternativa» a quella statale, avrebbe travalicato i limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa della Provincia di Bolzano in base ai parametri costituzionali invocati, e pertanto sarebbe interamente illegittima.

    A titolo definito espressamente «non esaustivo», il ricorrente esamina le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 5, 6 e 9 della legge provinciale, per evidenziare i motivi di contrasto con la normativa statale di principio contenuta nella legge n. 3 del 2003.

    Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge provinciale, lo Stato assume l'illegittimita' della definizione dell'ambito di applicazione del divieto di fumare, individuato dalle norme citate nei «locali chiusi, aperti al pubblico», in difformita' dal principio enunciato nell'art. 51 della legge n. 3 del 2003, che sancisce analogo divieto nei «locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti». Per effetto di tale diversa definizione dell'ambito applicativo, rimarrebbero esclusi dal divieto luoghi non aperti al pubblico - quali le fabbriche o gli uffici privati - che sono frequentati da dipendenti e utenti, soggetti anch'essi destinatari della tutela.

    Altrettanto illegittimo risulterebbe l'intervento normativo in materia di sanzioni amministrative, contenuto negli artt. 5 e 6 della legge provinciale, ove sono previsti sia l'aumento delle sanzioni, sia l'applicazione delle stesse a chiunque venda o somministri tabacco ai minori di 16 anni, condotta quest'ultima non punita dalla legge statale.

    Il ricorrente censura, infine, l'art. 9 della legge provinciale che, disponendo la proroga di sei mesi del termine di entrata in vigore della legislazione provinciale antifumo dal 1° gennaio 2005 al 1° luglio 2005, interferirebbe con la normativa statale richiamata, che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti, su tutto il territorio...

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