Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Magistrati - Giudice di pace - Incompatibilita' all'esercizio delle funzioni - Coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado svolgenti abitualmente attivita' professionale per imprese di assicurazione - Incompatibilita' con ri...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale), promosso con ordinanza del 4 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Giovanna Moggi contro il Ministero della Giustizia ed altri, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza depositata il 4 ottobre 2004, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 102 e 107, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale).

    Il Tribunale e' investito del ricorso proposto contro un decreto del Ministro della giustizia (e contro gli atti allo stesso collegati) con il quale, in data 6 luglio 2002, la ricorrente e' stata dichiarata decaduta dall'ufficio di giudice di pace, in forza di una incompatibilita' sopravvenuta per effetto della norma oggetto del presente giudizio.

    Il rimettente premette come la legge n. 468 del 1999 abbia introdotto nel corpo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 374 del 1991, che regola i casi di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice di pace, una nuova disposizione (lettera c-bis), in forza della quale l'ufficio e' precluso a «coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita». Con l'art. 24 della stessa legge n. 468 del 1999 e' stata prevista, per i giudici di pace in servizio alla data della sua entrata in vigore (cioe' al 21 dicembre 1999), la possibilita' di rimuovere le situazioni di sopravvenuta incompatibilita' entro un termine di sessanta giorni.

    In fatto, la ricorrente aveva spontaneamente comunicato al Consiglio superiore della magistratura, con nota del 10 gennaio 2000, che due suoi figli svolgevano professionalmente l'attivita' di «agente» per conto di una compagnia assicuratrice, impegnandosi «ad astenersi da tutte le cause» che coinvolgessero detta compagnia.

    Nel procedimento conseguentemente apertosi per l'eventuale declaratoria di decadenza, a norma dell'art. 9 della legge n. 374 del 1991, la ricorrente aveva sostenuto che la nuova disposizione di legge non dovesse intendersi riferita agli «agenti», data l'assoluta indifferenza di costoro rispetto alle controversie tra assicurati e compagnia di riferimento, e data la possibilita' del ricorso all'astensione per il caso di liti concernenti la mancata riscossione dei premi. Cionondimeno, il Consiglio giudiziario territorialmente competente aveva proposto l'adozione del provvedimento di decadenza, ed in conformita' si era deliberato, in data 14 giugno 2001, da parte del Consiglio superiore della magistratura: atti, questi, prodromici al decreto ministeriale sopra citato.

    La difesa della ricorrente, nel giudizio a quo, ha eccepito sotto molteplici profili l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge n. 374 del 1991. Il Tribunale rimettente, dopo avere affermato in via preliminare che detta norma deve intendersi certamente riferita anche agli agenti assicurativi, ha ritenuto non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' di seguito esposti.

    1.1. - I commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 citato, pure introdotti dall'art. 6 della legge n. 468 del 1999, hanno limitato la nuova incompatibilita' prevista per gli avvocati al solo esercizio delle funzioni di giudice di pace nel circondario ove loro stessi, o persone a loro vicine (associati, coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado ed affini entro il primo grado), svolgono la professione forense.

    In primo luogo, dunque, la legge di riforma ha consentito agli avvocati investiti della funzione onoraria di evitare l'incompatibilita' sopravvenuta mediante un trasferimento di sede, negando invece tale possibilita' ai giudici di pace che svolgessero attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche, o fossero legati a persone dedite abitualmente alla citata attivita'.

    Configurando tale differenza di trattamento, la disciplina de qua contrasterebbe con l'art. 3 Cost., in quanto avrebbe regolato in termini radicalmente divergenti situazioni assimilabili dal punto di vista delle esigenze di tutela dell'imparzialita'. Semmai - a parere del...

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