Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Stato civile - Figlio legittimo - Acquisizione automatica del cognome del padre - Manifestazione di diversa concorde volonta' dei coniugi - Irrilevanza - Denunciata lesione dei diritti dell'uomo nell'ambito familiare, discriminazione, violazione dei principi di eguaglianza e pari dignit...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262 e 299, terzo comma, del codice civile e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promosso con ordinanza del 17 luglio 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da C.A. e F.L. c/ il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di costituzione di C.A. e di F.L;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Luigi Fazzo per C.A. e F.L.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di cassazione, I Sez. civile, chiamata a decidere sul ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Milano con la quale si confermava la decisione del Tribunale di Milano di rigetto della domanda dei coniugi C.A. e F.L. diretta ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita della propria figlia minore nel senso che le fosse imposto il cognome materno in luogo di quello paterno, risultante dall'atto formato dall'ufficiale dello stato civile, in contrasto con la volonta' espressa dal padre al momento della dichiarazione di nascita, con ordinanza del 17 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volonta' dei coniugi, legittimamente manifestata.

    Il collegio rimettente premette che la Corte territoriale ha osservato che il silenzio del legislatore della riforma del diritto di famiglia in ordine al cognome dei figli legittimi, pur a fronte della modifica dell'art. 144 cod. civ. relativo al cognome della moglie, consente di desumere la persistente validita' di una norma consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza della collettivita'.

    La norma relativa all'assunzione del cognome paterno da parte del figlio legittimo, ad avviso del predetto collegio, e' chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse.

    Si richiamano, in proposito, l'art. 237, secondo comma, cod. civ, che pone tra gli elementi costitutivi del possesso di stato l'avere portato sempre il cognome del padre che si pretende di avere; l'art. 262 cod. civ., in materia di riconoscimento di figlio naturale, che, al primo comma, dispone che il contestuale riconoscimento da parte di entrambi i genitori comporta che il figlio assuma il cognome paterno, evidentemente nello spirito della equiparazione della prole naturale a quella legittima, e, al secondo comma, che, in caso di successivo riconoscimento del padre, o di successivo accertamento della paternita', il figlio puo' assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, in tal modo sottintendendo, secondo il collegio a quo, una maggior rilevanza del cognome paterno; l'art. 299 cod. civ., in tema di adozione di maggiorenni, che, al terzo comma, prevede, ancora una volta in ragione della equiparazione della posizione del figlio adottivo a quello legittimo, che, compiuta l'adozione da coniugi, l'adottato assuma il cognome del marito.

    Una norma attributiva al figlio legittimo del cognome paterno appare, secondo la Corte di cassazione, presupposta anche dalla disposizione dell'art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), che vietava di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, all'evidente scopo di evitare omonimie per avere essi gia' lo stesso cognome, ed e' sottintesa dal corrispondente art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, nonche' dall'art. 33, comma 1, del citato d.P.R., che attribuisce al figlio legittimato - salva la opzione esercitabile dal soggetto maggiorenne - il cognome del padre.

    Da tali previsioni si desume, secondo il collegio rimettente, l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che e' tuttavia presente nel sistema, configurandosi come traduzione in regola dello Stato di una usanza consolidata nel tempo, alla stregua della quale il cognome del figlio legittimo non si trasmette di padre in figlio, ma si estende ipso iure dal primo al secondo.

    Il collegio a quo dissente, percio', dalla opinione della Corte d'appello di Milano che ravvisa il fondamento dell'attribuzione al figlio legittimo del cognome paterno in una consuetudine, la quale postula una reiterazione e continuita' di comportamenti conformi ad una medesima regola da parte della generalita' dei consociati nella convinzione della loro doverosita', elementi non riscontrabili nella vicenda dell'attribuzione del cognome paterno, segnata da un'attivita' vincolata dell'ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volonta' ed il...

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