Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilita' - Occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprieta' privata - Fattispecie anteriore al 30 settembre 1996 - Azione del proprietario limitata al solo risarcimento del danno e applicazione di criteri riduttivi per la determinazione del quantum r...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo B), trasfuso nell'art. 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita' - Testo A), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita), nonche' dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), promosso con ordinanza del 17 settembre 2003 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra gli eredi di Ulisse Emilio ed altri contro il Comune di Ercolano, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Varone Giuliana, Ulisse Egilda e Marco (eredi di Ulisse Fulvio), Ulisse Maria e Stefano, del Comune di Ercolano, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Domenico Zeno per Varone Giuliana, Ulisse Egilda e Marco (eredi di Ulisse Fulvio), Ulisse Maria e Stefano, Sergio Soria per il Comune di Ercolano e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata il 17 settembre 2003 nel corso di causa civile iniziata da Ulisse Maria, Ulisse Elvira, Varone Giuliana, Ulisse Egilda, Ulisse Marco, Ulisse Stefano, Terracini Silvia, per la determinazione dell'indennita' di occupazione legittima e per il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima di terreni di loro proprieta', sottoposti a procedura ablatoria dal Comune di Ercolano per la realizzazione di opere di viabilita', ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo B), per violazione degli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, nonche' dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), per violazione degli artt. 24, 28, 42, secondo e terzo comma, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione;

che con atto di citazione, notificato in data 11 gennaio 1995, gli attori avevano chiesto la liquidazione del risarcimento in misura pari al valore venale dei terreni;

che, in corso di causa, erano intervenute norme di legge intese a regolamentare (e ridurre) il risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del fondo;

che, alla chiusura dell'istruzione, il giudice aveva condannato l'amministrazione, con ordinanza, al pagamento di una somma comprensiva di indennita' di occupazione legittima e di risarcimento per occupazione illegittima, calcolando questa seconda voce in applicazione del comma 7-bis dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la causa veniva ritenuta in decisione dal Tribunale di Napoli, sulle conclusioni delle parti, in particolare insistendo gli attori per la condanna del comune al risarcimento in misura integrale, stante l'inapplicabilita' della regola risarcitoria di cui alla norma ora richiamata al caso di specie, e, in subordine, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente la legittimita' della stessa norma;

che, nelle more della riservata decisione, era entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo B), che all'art. 55 detta la disciplina transitoria delle occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996, parificando, quanto alle conseguenze economiche, le due figure dell'occupazione «appropriativa», consistente nella trasformazione del fondo privato in assenza di decreto di esproprio, e di quella «usurpativa», in cui la giurisprudenza aveva ravvisato i caratteri dell'illecito puro, in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilita', liquidando il risarcimento integrale;

che, secondo il giudice a quo, risultava accertata in giudizio l'irreversibile trasformazione dei fondi, nel giugno 1992, ovvero quando erano gia' scaduti i termini per la dichiarazione di pubblica utilita' del fondo, ravvisabile nella delibera consiliare del Comune di Ercolano del 20 dicembre 1983, di approvazione del progetto dell'opera pubblica (o anche nella delibera confermativa del 6 marzo 1984);

che alla stessa occupazione non sarebbero applicabili le disposizioni di proroga dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 20 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1988, n. 47, e dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, che invece riguarderebbero le sole occupazioni gia' prorogate dalla legge n. 42 del 1985;

che si trattava di fattispecie di occupazione usurpativa, per la quale non sarebbe stata applicabile la regola risarcitoria di cui al citato art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, se non fosse che il sopravvenuto art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001 impone anche per essa il risarcimento regolamentato;

che il sopravvenire dell'art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001 rendeva rilevante la questione di costituzionalita' sollevata in subordine dagli attori, non essendovi dubbio che l'irreversibile trasformazione dei terreni di proprieta' Ulisse era avvenuta prima del 30 settembre 1996, e che s'imponeva ora la formula del risarcimento regolamentato, pur trattandosi della piu' grave ipotesi di responsabilita' da occupazione usurpativa, integralmente risarcibile prima dell'entrata in vigore di detta norma; come pure si rendeva rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che, con effetto retroattivo, va ad incidere sui termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilita', munendo di un titolo l'attivita' di trasformazione operata dall'ente pubblico sul suolo di proprieta' degli attori in...

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