Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilita' - Coniuge divorziato con sentenza non definitiva - Diritto alla percezione di quota della pensione - Condizioni - Titolarita' dell'assegno divorziale - Denunciata irragionevolezza, lesione di diritti fondamentali dell'uomo e della fam...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso dal Tribunale di Udine, nel procedimento civile vertente tra Q. F. e M. L. ed altro, con ordinanza del 14 febbraio 2005 iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'ex-coniuge, titolare di un assegno provvisorio di mantenimento, aveva richiesto la ripartizione della pensione di riversibilita' nei confronti del coniuge superstite del de cuius, il Tribunale di Udine, con ordinanza del 14 febbraio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio);

che il remittente osserva come il diritto di una divorziata a percepire una quota della pensione sia subordinato, a norma del citato articolo della legge, alla titolarita' «di assegno ai sensi dell'art. 5» della stessa legge;

che nel caso di specie, aggiunge il Tribunale, e' stata pronunciata sentenza non definitiva e il processo deve «continuare per la determinazione dell'assegno», mentre la parte convenuta ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso per carenza del presupposto, consistente nella titolarita' del predetto assegno;

che tale situazione determina la privazione di un apporto economico, essenziale per la sopravvivenza, per un tempo indeterminato, in attesa cioe' della definizione del procedimento - interrotto a seguito...

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