Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie relative ai c.d. contratti di massa - Esclusione del giudizio secondo equita' - Impossibilita' di autodifesa nell'eventuale giudizio di appello dinanzi al Tribunale - Denunciata lesione del diritto di difesa - ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile, promosso dal Giudice di pace di Aversa, nel procedimento civile vertente tra R. L. e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., con ordinanza del 2 novembre 2004, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile, proposto da un privato nei confronti di una societa' di assicurazione per ottenere il rimborso di una somma di denaro (pari ad euro 356,36) asseritamente percepita a titolo di indebito aumento di una polizza assicurativa, il Giudice di pace di Aversa ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63;

che il giudice a quo premette, in punto di competenza funzionale, che, in conformita' all'orientamento della Corte di cassazione, la causa in oggetto deve essere decisa secondo le ordinarie regole di competenza e non in base a quanto disposto dall'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

che la disposizione censurata ha modificato l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile nel senso di impedire che le cause aventi ad oggetto i c.d. contratti di massa siano decise secondo equita', mentre in precedenza l'art. 82 cod. proc. civ. consentiva alla parte di stare in giudizio anche personalmente in cause di valore non superiore ad un milione di lire (ossia euro 516,46), «avvalendosi...

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