Ordinanza emessa il 27 dicembre 2005 dal tribunale di parma nel procedimento civile vertente tra Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria ed altra contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ed altri 20 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Imprese insolventi ammesse alla procedura in base alla c.d...

IL TRIBUNALE

Nel proc. n. 1760/2005 R.G., proposto da Parmalat S.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario dott. Enrico Bondi, attrice, con gli avvocati E. Bernardi e M. Scartazza;

Contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con gli avvocati prof. L. Stanghellini e A.M. Piazza; Banca delle Marche S.p.a., con gli avvocati prof. E. Ginevra e R. Menoni; Banca Popolare di Lodi s.c.ar.l., con gli avvocati G. Iannacone e G. Maghenzani Taverna; Banca popolare del Lazio s.c.ar.l., con gli avvocati R. Allegrucci, C. Cardillo e M. Ferrari; Banca popolare dell'Emilia Romagna s.c.ar.l., con gli avvocati prof. S. Bonfatti e F. Ferri; Banca Toscana S.p.a., con gli avvocati prof. L. Stanghellini e A.M. Piazza, Banco di Sardegna S.p.a., con gli avvocati M. Lori e F. Ferri; Bipop - Carire S.p.a., con gli avvocati prof. P. Schlesinger e A. Cremonini, Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.a., con gli avvocati U. Maggio e G. Traversa; Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a., con gli avvocati prof. V. Mariconda e M. Piazza, Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a, con gli avvocati M. Cavestro e G. Bertora; Cassa di Risparmio di Savona (Carisa) S.p.a., con l'avvocato D. De Michele; CommerzBank Ag, con gli avvocati O. Schmidt, S. Giunchino e U. Serra; Credito Siciliano S.p.a., con avv. prof. A. Mora; Finecogroup S.p.a., Monte dei Paschi di Siena - Banca per l'impresa S.p.a., con gli avvocati prof. L. Stanghellini e A. M. Piazza; UniCredit Banca d'Impresa S.p.a., UniCredito Italiano S.p.a., UniCredit Banca - Credito Italiano S.p.a., UniCredito gestione Crediti S.p.a., Banca per la Gestione dei Crediti, con gli avvocati P. Dalmartello, D. Discepolo, P. Bazini e L. Bazini; con l'intervento di Parmalat S.p.a., con gli avvocati E. Bernardi e M. Scartazza;

Letti gli atti ed a scioglimento della riserva;

Ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ha pronunciato la seguente ordinanza:

F a t t o

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parmalat S.p.a. esponeva che, con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2003, era stata assoggettata alla procedura di Amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 (conv. nella legge n. 39/2004) e d.lgs. n. 270/1999; che con sentenza depositata il 27 dicembre 2003, l'intestato tribunale aveva dichiarato l'insolvenza della societa' attrice, con estensione della procedura concorsuale a Parmalat Finanziaria S.p.a. ed a quasi tutte le altre societa' riconducibili alla famiglia Tanzi; che, nel dicembre 1998 la societa' aveva simulato, con un pool di Banche - capofila Monte Paschi Siena S.p.a. - ciascuna partecipante per la propria quota, un contratto di finanziamento per un ammontare complessivo di (vecchie) L. 140.000.000.000, concordando un piano di restituzione che, in base ad un calendario, avrebbe penato al rimborso dell'intera somma e degli interessi entro i successivi cinque anni.

I rimborsi alle varie scadenze venivano effettuati mediante ordini di bonifico impartiti alla capofila, che li eseguiva con addebito dei corrispondenti importi sul conto corrente ordinario n. 15780.17; instava, quindi, per ottenere la revocatoria - ex art. 67, secondo comma l.f. - dei pagamenti eseguiti a titolo di rimborso di finanziamento, per quota capitale ed interessi, nel periodo «sospetto».

Costituitesi ritualmente in giudizio, le banche convenute, prima di scendere all'esame del merito, con riferimento all'elemento sia soggettivo che oggettivo della azione revocatoria, hanno sollevato le eccezioni pregiudiziali di incostituzionalita' e incompatibilita' dell'art. 6 cit., legge 39 (c.d. Marzano), rispettivamente con gli artt. 3 e 41 della Costituzione e con i principi di concorrenza sanciti dagli articoli 3, 10, 82, 87 e 88 del Trattato CE.

Cio' posto quanto alla natura delle difese rassegnate in atti dalle parti, in diritto questo giudice ribadisce quanto evidenziato in una predente ordinanza

D i r i t t o

Rilevanza della questione

La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale e' insita nella proposizione dell'azione revocatoria ex art. 67, legge fall. richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 270 pur in presenza di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, possibilita' concessa, appunto, dall'art. 6, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. con mod. in legge 18 febbraio 2004, n. 39, e succ. modd., azione altrimenti non proponibile, come meglio si vedra' in seguito.

In particolare, la parte attrice evidenziato che il programma di ristrutturazione adottato dal «gruppo» Parmalat prevede la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato con assunzione delle attivita' da parte di societa' costituita dal Commissario e destinata ad essere totalmente partecipata dai creditori concorrenti, ha concluso chiedendo al tribunale, nel merito, di revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 2, legge fallimentare, il pagamento e seguito da Parmalat S.p.a. a titolo di rimborso di finanziamento a ciascuno degli istituti convenuti; per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ciascuna convenuta a pagare alla procedura di Amministrazione straordinaria di Parmalat S.p.a. e per essa al suo Commissario straordinario, l'importo ricostruito contabilmente o che sara' ritenuto di giustizia, oltre interessi e maggior danno dalla domanda al saldo.

Non manifesta infondatezza

  1. - Dedotta incostituzionalita' dell'art. 6 cit. legge per contrarieta' ai principi di cui all'art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha, in piu' occasioni, sancito che il principio di eguaglianza inibisce al legislatore di operare arbitrarie discriminazioni fra soggetti in situazioni identiche o affini; il giudizio di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost. ha, pertanto, ad oggetto la ragionevolezza delle classificazioni legislative.

    Onde valutare il rispetto del principio di uguaglianza, e' fondamentale l'esatta identificazione degli interessi sottesi alle norme messe a raffronto: se coinvolgono interessi omogenei per essere gli stessi partecipi di fattispecie identiche/analoghe, assicurando una tutela da diversa intensita' (senza che esista un ulteriore interesse tutelando, atto a giustificare l'opzione per l'apprestamento di due diversi regimi), la norma che tutela in maniera diversa gli interessi comuni ad entrambe, dovra' reputarsi irragionevole e contraria al precetto costituzionale di cui all'art. 3 cit.; laddove, invece, gli interessi sottesi non siano omogenei, dovra' considerarsi irragionevole una disciplina di tipo analogo, che non tenga conto delle disuguaglianze fra le situazioni di fatto disciplinate.

    La giurisprudenza costituzionale ha, piu' volte, dichiarato l'illegittimita' di norme di legge per violazione del solo art. 3 Cost., senza la necessita' di rilevarne il conflitto con altri valori costituzionali (cosi', ad es., le sentenze n. 260 del 23 luglio 1997, n. 162 del 28 maggio 2001, n. 254 del 20 giugno 2002), in ragione dell'evidente rilevanza...

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