Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre st...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12, Roma;

Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (B.U.R. n. 48 del 23 novembre 2005), Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1988, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.

Secondo il suo statuto, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha potesta' legislativa in materia di urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza turistica (art. 2, lett. g), «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Repubblica e col rispetto... degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

In materia di igiene e sanita' la sua potesta' legislativa e' solo «di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica (art. 3, lett. l).

Dal punto di vista statutario dovrebbe essere indubbio che la legge impugnata sia costituzionalmente illegittima.

L'oggetto nell'art. 1 e' individuato nella «installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse».

Tra quelle elencate nell'art. 2 non rientrano la installazione, l'esercizio delle reti, che presuppongono soluzioni di ordine tecnico, che sicuramente esulano dalle competenze regionali.

Ma non vi rientra nemmeno la localizzazione perche' sia l'urbanistica che i piani regolatori sono attribuiti alla legislazione regionale, nei limiti gia' richiamati, ma solo «per le zone di particolare importanza turistica», limitazione che non e' richiamata dalla norma regionale.

Tra le finalita' l'art. 1.3 alla lett. a) indica la tutela della salute, per la quale l'art. 3, lett. l) assegna alla regione la potesta' legislativa, come si e' visto, solo per le norme di integrazione e di attuazione delle leggi statali.

La lett. b), richiama di nuovo la localizzazione, qualificandola corretta, insieme all'ordinato sviluppo delle stazioni radioelettriche, anche attraverso la loro...

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