Ordinanza emessa il 12 dicembre 2005 dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Vodafone Omnitel N.V. contro Regione Friuli-Venezia Giulia Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Previsione dell'adozi...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 274/2005 di Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Mantovan e Gianni Sadar, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Trieste;

Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Del Neri e Daniela Iuri, dell'Avvocatura della Regione, con elezione di domicilio presso la sede dell'Avvocatura in Trieste per l'annullamento del regolamento di attuazione della legge regionale n. 28/2004 emanato con decreto del presidente della regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres e approvato con deliberazione della giunta regionale n. 683 in data 1° aprile 2005, nelle parti meglio specificate nei motivi di ricorso, nonche' del decreto e della deliberazione teste' indicati e di ogni atto procedimentale e, in particolare: a) del parere espresso dalla IV Commissione permanente del Consiglio regionale in data 23 febbraio 2005; b) della delibera dell'Assemblea delle Autonomie Locali n. 7/52/2005 di data 9 marzo 2005; c) della nota della detta Assemblea prot. 5366/1.2.9 di data aprile 2004;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 2 novembre 2005 - relatore il consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o

Il ricorso e' rivolto contro la regolamentazione regionale cui, in esecuzione della legge regionale 6 dicembre 2004 n. 28 che ridisciplina le infrastrutture per la telefonia mobile, spetta dettare le linee guida per la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di settore, definire i modelli delle istanze e la documentazione a corredo ed individuare le procedure per le azioni di risanamento.

Vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione di legge. Violazione degli artt. 117 della Cost., 3 e 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' 86 e 87 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Si sostiene che i principi derivanti dalla legge quadro e dal codice delle comunicazioni elettroniche consentono l'installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile in ogni zona territoriale a condizione che rispettino: a) i valori soglia per le immissioni fissati dallo Stato, b) gli obiettivi di qualita' indicati dalla legge regionale c) il regolamento emanato dai comuni. Per contro il «piano comunale di settore» previsto dalla legge regionale avrebbe l'effetto di non consentire l'insediamento di questi impianti in ogni parte del territorio regionale ma soltanto nei siti previamente e specificamente individuati dallo stesso. In tal modo si verrebbe ad incidere negativamente sull'ordinamento della comunicazione (art. 117, comma 3, Cost.), sia perche' si constringerebbe l'ente locale ad utilizzare uno strumento diverso e piu' rigido rispetto a quello individuato dalla legge quadro (il piano di settore anziche' il regolamento), sia perche' si frustrerebbe lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni dal punto di vista temporale e della copertura del territorio. Infatti, sotto il primo profilo, il piano di settore comporta l'individuazione a priori delle aree idonee senza garantirne all'operatore la disponibilita', ed eventualmente costringendo a richiedere una variante del piano in caso di mancata possibilita' di acquisirla.

2) Violazione di legge. Violazione degli artt. 117 Cost., 3, 4 ed 8 legge 22 gennaio 2001, n. 36; 3 e 4 d.P.C.m. 8 luglio 2003;

L'art. 8 della l.r. 28/2004 vieta la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile su edifici e relative pertinenze in ragione della loro destinazione d'uso, di tipo assistenziale, scolastico ecc. e quindi in base ad un criterio localizzativo mentre la normativa statale attuativa del principio di cautela di cui all'art. 174, comma 2 del trattato istitutivo della Comunita' europea ha previsto che la protezione degli ambienti sensibili avvenga mediante la previsione di speciali valori di attenzione fissati con il d.P.C.m. 8 luglio 2003 e l'art. 4 della legge quadro ha demandato allo stato la determinazione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' in quanto valori di campo, sicche' la individuazione effettuata dalla normativa regionale e dal regolamento di attuazione della stessa e' costituzionalmente illegittima perche' eccede i limiti della competenza regionale.

3) Violazione di legge. Violazione dei principi in materia di ordinamento della comunicazione.

Il legislatore regionale, all'art. 8, comma 2, della legge n. 28 del 2004, ha vietato la localizzazione degli impianti «nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42».

L'art. 4 di tale legge prevede che «i biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi ed alle riserve, con decreto del presidente della giunta regionale» e che «il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie, alla tutela dei valori naturali individuati». Per ciascun parco e riserva, invece, l'art. 11 prevede che l'Amministrazione regionale formi un piano di conservazione e sviluppo (PCS) che, ex art. 14, comma 3, «ha valore di piano paesistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e di piano urbanistico», prevedendo, al sesto comma, che «i piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti».

Il secondo comma dell'art. 8 della l.r. 28/2004 pone invece un divieto assoluto di installazione nelle sole zone interessate da biotopi, che godono di una protezione senz'altro inferiore a quella accordata ai parchi ed alle riserve naturali, per i quali non vige tale divieto legislativo.

Un siffatto criterio di localizzazione in negativo, proprio per la sua assolutezza, sarebbe tale da pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.

Poiche' il regolamento di attuazione della l.r. 28/2004, all'art. 3, comma 2, lett. a), recepisce la specifica norma legislativa, prevedendo che il piano di settore evidenzi le aree ove le localizzazioni delle stazioni radio base «sono incompatibili ai sensi dell'art. 8 della legge», si eccepisce la illegittimita' costituzionale di quest'ultimo articolo per violazione del ricordato principio in materia di ordinamento della comunicazione e quindi si deduce la illegittimita' della norma regolamentare di attuazione su trascritta.

4) Violazione di legge. Violazione del principio di legalita' sostanziale.

Ex art. 4, comma 2, lett. c), il piano di settore deve definire la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile ed il legislatore, ex art. 3, lett. a), demanda alla giunta regionale il compito di definire le linee guida per la sua predisposizione ed il suo aggiornamento. La giunta ha approvato questo regolamento fissando essa stessa gli obiettivi generali del piano (art. 2), i contenuti dello stesso (artt. 3 e 4), le procedure (artt. 6, 7, 8, 9).

Sennonche' gli artt. 3 e 4 della legge n. 28 non indicano i principi e criteri cui dovra' attenersi la giunta nella predisposizione ed approvazione del regolamento e la totale liberta' attribuitale nel dettare tale disciplina violerebbe il principio di legalita' sostanziale oltre a consentire, come visto nei precedenti motivi, l'emanazione di discipline regionali eccedenti l'ambito dei poteri della regione o contrastanti con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

La norma che conferisce il potere regolamentare (art. 3, lett. a) sarebbe quindi costituzionalmente illegittima, con conseguente invalidita' delle norme regolamentari emanate in attuazione di tale delega.

5) Violazione di legge. Violazione dell'art. 117 Cost. nonche' dell'art. 87, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

L'art. 5 della l.r. n. 28 subordina l'installazione e la modifica degli impianti in questione all'ottenimento della concessione o dell'autorizzazione edilizia, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell'A.R.P.A. e dell'A.S.S., con facolta' per ciascuno di questi soggetti di chiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta, senza peraltro nulla dire circa la possibilita' di convocazione della conferenza di servizi. Il regolamento, a sua volta, presuppone questa normativa, stabilendo, con l'art. 11, che la richiesta di concessione o di autorizzazione, oltreche' dei pareri, siano conformi ai modelli allegati.

Senonche' il d.lgs. 259/2003 prevede che l'installazione delle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS sia subordinata al rilascio della sola autorizzazione di cui all'art. 87 del Codice, previo accertamento, da parte della sola ARPA, del rispetto dei valorisoglia di cui al citato d.P.C.m. 8 luglio 2003.

Si tratterebbe cioe' di un procedimento speciale ed unico, destinato ad assorbire anche la verifica della compatibilita' urbanistico edilizia dell'intervento.

Le ricordate norme della legge regionale e del suo regolamento attuativo invece disapplicherebbero completamente i principi contenuti nell'art. 87 di unificazione e semplificazione del procedimento, aggravandolo con la richiesta del parere, oltre che dell'A.R.P.A., anche dell'A.S.S., che costituirebbe pertanto un inutile duplicato.

Sarebbero percio' costituzionalmente illegittime, cosi' come le disposizioni regolamentari che vi danno esecuzione.

6) Violazione di legge. Violazione dell'art. 4, l.r. 6 dicembre 2004, n. 28.

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