Ordinanza emessa il 24 novembre 2005 dal tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Agioka Michele ed altri Straniero - Espulsione amministrativa - Accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Immediata esecutivita' del provvedimento stesso - Convalida da parte del giudice di pace, ovvero, in alternativa, convalida...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento instaurato per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo, a seguito dell'arresto eseguito addi' 9 novembre 2005 d'iniziativa della Stazione Carabinieri di Monfalcone (GO), ai sensi dell'art. l4, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nei confronti dei cittadini stranieri extracomunitari sedicenti Agioka Michele, Ucarafo Fidenis, Wilfred Christian alias Williams George Christian (di nazionalita' liberiana) e Okoro Wisdom (di nazionalita' nigeriana) per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

A scioglimento della riserva presa all'udienza del 9 novembre 2005;

Rilevato che il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto dei quattro sunnominati;

Evidenziato che dall'esame degli atti risulta in primo luogo la sussistenza nei confronti di tutti e quattro gli arrestati di provvedimenti emanati dal questore di Udine (quanto ad Agioka e Wilfred) e rispettivamente dal questore di Trieste (quanto ad Ukarafo ed Okoro) ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, con i quali ai destinatari, immediatamente dopo l'emissione del decreto di espulsione, era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni;

Rilevato che tutti e quattro gli arrestati sono stati sorpresi in Monfalcone dai Carabinieri che pertanto procedevano al relativo arresto ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Rilevato che la sussistenza dei predetti provvedimenti non ottemperati (in tutti e quattro i casi ritualmente notificati ai destinatari corredati di traduzione in lingua inglese) integra elemento costitutivo del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, in relazione al quale e' previsto l'arresto obbligatorio ai sensi della norma citata al p.to prec.;

Ritenuto che pertanto il sindacato in ordine alla sussistenza ed alla validita' dell'ordine del questore costituisca, anche nel giudizio di convalida, dell'arresto, questione pregiudiziale rispetto alla delibazione circa gli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi contemplati dalla norma incriminatrice de qua ed in particolare rispetto ai profilo concernente l'assenza di giustificato motivo alla base dell'inottemperanza del provvedimento;

Ritenuto che dall'esame degli atti del fascicolo trasmesso dal p.m. risulti sufficientemente documentata, a fini della convalida dell'arresto obbligatorio dei quattro cittadini stranieri la conformita' ai vigenti presupposti di legge dei provvedimenti del questore non ottemperati e delle relative notifiche agli interessati, emergendo comunque che in nessuno dei casi in esame l'emanazione dell'ordine era stato preceduto dalla convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, covertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 o, in alternativa dalla convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998;

Ritenuto che pertanto sia senz'altro rilevante rispetto alla decisione la questione di legittimita' costituzionale - che si reputa non manifestamente infondata e percio' da sollevarsi d'ufficio - in rel. all' art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla legge 12 novembre 2004 n. 271 - nella parte in cui prevede che il questore possa dare immediata esecuzione al decreto di espulsione intimando allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza necessita' che sia previamente richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 (tale previsione essendo stata introdotta in conseguenza della sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 della Corte costituzionale) o, in alternativa la convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998, ovvero senza che sia prevista analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore;

Ritenuto che detta questione, incidendo sulla sussistenza del primo ed indefettibile elemento costitutivo del reato di cui si verte, rivesta carattere pregiudiziale rispetto ai diversi profili di sospetta illegittimita' della disciplina dell'arresto obbligatorio per tale reato, menzionati da questo giudice nell'ordinanza letta all'udienza del 9 novembre 2005 con cui era stata assunta la riserva oggi sciolta, profili eventualmente suscettibili di assurgere a rilevanza solo una volta che sia stato superato il vaglio in ordine all'esistenza ed alla validita' del provvedimento del questore non ottemperato, ha pronunciato la seguente ordinanza. Premessa.

  1. - E' pregiudiziale rispetto a ogni altro profilo la risoluzione del dubbio di costituzionalita', di cui in epigrafe.

    La questione risulta altresi' rilevante ai fini della decisione demandata a questo giudice sulla richiesta di convalida dell'arresto dei quattro cittadini extracomunitari verso cui si procede, atteso - come gia' evidenziato in premesse - il reato per cui e' avvenuto l'arresto ha quale elemento costitutivo la trasgressione dell'intimazione emessa dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 con cui agli arrestati era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni (cio' immediatamente dopo l'emanazione del decreto prefettizio di espulsione e quindi senza che fosse stato esperito l'uno o l'altro dei procedimenti di convalida previsti dall'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 come sost. dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv. nella legge 12 novembre 2004, n. 271 e rispettivamente dall'art. 14, commi da 1 a 5, d.lgs. n. 286/1998).

    Ed invero la norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 nel testo oggi vigente sanziona con la reclusione da uno a quattro anni condotta dello straniero che «senza giustficato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis» essendo altresi' previsto dal successivo comma 5-quinquies che per tale reato si proceda con rito direttissimo nonche' l'obbligatorieta' dell'arresto dell'autore del fatto.

  2. - Cio' posto, ai fini di delineare compiutamente il profilo di incostituzionalita' che si ritiene non manifestamente infondato nei termini sopra enucleati, sembra opportuno svolgere nei paragrafi successivi una breve disamina degli antefatti, giusta cui - in base alla normativa introdotta dalla legge legge 30 luglio 2002, n. 189 ed alla prassi applicativa instauratasi a seguito di detta normativa - si e' pervenuti per un verso all'attuale configurazione del reato per cui si procede, per l'altro alla perdurante interpretazione favorevole a riconoscere il potere del questore di adottare de plano (vale a dire immediatamente dopo l'espulsione) l'intimazione ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998, quale modalita' esecutiva immediata dell'espulsione, anziche' ricorrendo alla misura dell'accompagnamento alla frontiera con la conseguente instaurazione del previo giudizio di convalida in contraddittorio e con le garanzie della difesa, introdotto a seguito della pronuncia n. 222/2004 della Corte costituzionale.

    Si deve anche rimarcare sin d'ora come detta interpretazione, per quanto constatato fin dall'entrata in vigore della legge n. 189/2002 a tutt'oggi, sulla base di tutti gli analoghi casi concreti trattati, sia praticamente pacifica nella prassi amministrativa adottata dalle questure, nonche' confortata - quanto alla disciplina delle sanzioni penali - dall'orientamento degli uffici requirenti di richiedere comunque la convalida degli arresti operati dalla p.g. e quindi la declaratoria di responsabilita' dei cittadini stranieri che risultino aver trasgredito l'intimazione del questore, pur emanata in assenza di qualsiasi previa convalida di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera (o in alternativa di un provvedimento di trattenimento temporaneo).

    Consegue da cio', quali che siano i dubbi formulabili in ordine alla correttezza di tale interpretazione (sui cui v. infra, par. 8), di doverne prendere atto come «norma vivente», ricostruendone in tal modo il significato precettivo su cui sono da valutare i profili di illegittimita' costituzionale di cui alla presente ordinanza.

    Cio' premesso si passa a sintetizzare gli sviluppi normativi ed applicativi relativi all'istituto in esame. L'evoluzione normativa ed applicativa dell'istituto dopo la legge

    n. 189/2002

  3. - Va cosi' osservato in primis che sulla base della disciplina delle espulsioni intr. con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (disciplina alla quale si fara' d'ora in poi riferimento per lo piu' con indicazione, non accompagnata da altre precisazioni, delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 come modificate dalla cit. legge n. 189/2002) ai sensi del comma 4 dell'art. 13 «l'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5».

    A fronte di detta modifica, di rilevante e sostanziale incidenza rispetto al regime normativo previgente (nel quale l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso costituiva modalita' prevista per casi particolari, l'ordinaria forma di esecuzione del provvedimento essendo...

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