Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Liguria - Professioni - Disciplina delle professioni sanitarie non convenzionali - Individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e istituzione di nuovi albi - Ricorso del Governo - Violazione del principio fondamentale della legislazi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 20 gennaio ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2005;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005 e depositato il successivo 20 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), con la quale - definite tali discipline - e' stato, tra l'altro, istituito il relativo Elenco regionale dei singoli operatori e delle organizzazioni con finalita' didattiche, delle associazioni e delle scuole di formazione; ne sono stati disciplinati requisiti e modalita' d'iscrizione; e' stato istituito un Comitato regionale con funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari.

    In particolare le censure del ricorrente si rivolgono: a) all'art. 1, che attribuisce alla Regione il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere di cui all'art. 2; b) all'art. 2, che individua come discipline bio-naturali lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche omologhe, demandando alla Giunta regionale l'individuazione di nuove discipline bio-naturali; c) all'art. 3, che istituisce presso la Giunta regionale l'elenco delle discipline bio-naturali; d) all'art. 6, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline; d) agli artt. 7, 9, 10 e 11, che sono «funzionalmente collegati» ai precedenti e sono volti al raggiungimento dei fini della legge...

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