Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Litisconsorzio passivo necessario - Competenza territoriale derogabile - Accordo di deroga in corso di causa - Eccezione proposta da uno solo dei convenuti per ristabilire il foro legale - Inefficacia - Lesione del precetto per cui nessuno puo' essere distolto ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 102 del medesimo codice, promosso con ordinanza del 31 maggio 2004 dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Mario Vernieri ed altri, e Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c. ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, con ordinanza del 31 maggio 2004, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 38 del codice di procedura civile, anche in combinato disposto con l'art. 102 del medesimo codice, nella parte in cui, «in ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, non consente di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti».

    1.1. - In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che tali Mario Vernieri, Monica Vernieri e Massimiliano Vernieri hanno convenuto in giudizio Antonio Schettini, la societa' Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c., Adelina Grandino, Alfonso Grandino, la Sara Assicurazioni s.p.a. e la Milano Assicurazioni s.p.a., per sentir dichiarare i primi quattro (Antonio Schettini quale conducente e la Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c. quale proprietaria di un autoveicolo, Adelina Grandino quale conducente e Alfonso Grandino quale proprietario di un altro autoveicolo) responsabili in solido di un incidente stradale occorso nel territorio del comune di Battipaglia e condannare gli stessi, nonche' le rispettive compagnie assicuratrici (Sara Assicurazioni s.p.a. per il veicolo di proprieta' della Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c. e Milano Assicurazioni s.p.a. per il veicolo di proprieta' di Alfonso Grandino), al risarcimento dei danni in favore degli attori; che i convenuti Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c., Adelina Grandino, Alfonso Grandino e Milano Assicurazioni s.p.a., ritualmente costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale; che la Sara Assicurazioni s.p.a., anch'essa ritualmente costituitasi, ha dichiarato di non aderire all'eccezione; che Antonio Schettini e' rimasto contumace.

    1.2. - In punto di diritto, il giudice rimettente rileva, preliminarmente, che nella controversia al suo esame si realizza un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra i convenuti Antonio Schettini, Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c., Adelina Grandino e Alfonso Grandino, in quanto obbligati in solido al risarcimento per illecito extracontrattuale, quali responsabili del sinistro (secondo la prospettazione degli attori), e, contemporaneamente, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c. e la propria assicuratrice per la responsabilita' civile Sara Assicurazioni s.p.a., da un lato, tra Alfonso Grandino e la propria assicuratrice per la responsabilita' civile Milano Assicurazioni s.p.a., dall'altro, in virtu' del disposto dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

    Rileva, inoltre, che l'eccezione di incompetenza per territorio e' stata tempestivamente sollevata, a norma dell'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di competenza derogabile (art. 28 cod. proc. civ.), con la comparsa di risposta: dalla Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c. e dalla Milano Assicurazioni s.p.a. non oltre l'udienza di prima comparizione (artt. 166 e 171, secondo comma, cod. proc. civ.); da Adelina Grandino e Alfonso Grandino nel termine previsto dall'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., termine ultimo per la proposizione delle «eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio», e, dunque, anche della eccezione di incompetenza territoriale derogabile.

    Osserva, poi, che l'eccezione proposta dalla...

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