Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa - Competenza attribuita al prefetto anziche' al Presidente della Giunta regionale - Denunciato eccesso di delega per inosservanza del principio stabilito dal legislatore delegante - Omessa descrizione de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada)- recte, dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, che aggiunge il comma 1-bis al comma 1 dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 ottobre 2004 dal giudice di pace di Taranto, nel procedimento civile vertente tra Pedone Maria e il Prefetto di Taranto, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che il giudice di pace di Taranto, nel corso di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa il 31 gennaio 2003 dal Prefetto di Taranto in ordine a violazioni del codice della strada, con ordinanza del 19 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 2005), ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada) - recte, dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 - «nella parte in cui attribuisce al Prefetto, e non al Presidente della Giunta regionale, il potere di emettere ordinanza»;

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