Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Utilizzabilita' nei confronti di sentenze del giudice ordinario esecutive, ma non ancora passate in giudicato - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto alle sentenze del giudice amministrativo di primo grad...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza del 9 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Giuseppe Morana contro il comune di Rosolini, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con ordinanza del 9 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione;

che, in punto di fatto, il giudice remittente riferisce di essere stato chiamato a decidere sull'esecuzione del giudicato della sentenza n. 937/2003, provvisoriamente esecutiva, emessa dal Tribunale di Siracusa - sezione lavoro, con la quale il comune di Rosolini e' stato condannato a riassegnare al ricorrente le mansioni di vice-capo dei Vigili urbani e a corrispondere al medesimo le differenze retributive tra la ex ottava qualifica funzionale (oggi D3) e la ex settima qualifica funzionale (oggi D1) per il periodo 1° marzo 1999 - 4 luglio 2000, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti;

che il giudice di appello, al quale era stata chiesta la sospensione della esecuzione, ha rigettato la relativa istanza proposta dal comune, confermando la esecutivita' della sentenza di primo grado;

che il ricorrente, sul presupposto della confermata esecutivita' della sentenza, ne ha chiesto l'ottemperanza al giudice a quo dopo avere notificato al comune rituale atto di costituzione in mora;

che il comune di Rosolini, costituitosi in giudizio, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilita' del giudizio...

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