Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - IRPEF - Trattamento pensionistico privilegiato - Esenzione dall'IRPEF nel caso di cumulo con la pensione ordinaria comportante un decremento del reddito complessivo - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento e lesione del prin...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza dell'11 ottobre 2004 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, nella controversia tributaria vertente tra Attilio Murru e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Trento, iscritta al n. 1038 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un maresciallo maggiore aiutante dell'Esercito in congedo nei confronti dell'Ufficio di Trento dell'Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di rimborso delle ritenute operate ai fini dell'IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria «militare comune» percepita dal contribuente, la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), «nella parte in cui non prevede, tra le agevolazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche le somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, in aumento della pensione normale, specialmente quando, per effetto del cumulo, le stesse determinano, per il beneficiario, un decremento, anziche' un incremento di reddito»;

che la Commissione riferisce, in punto di fatto: a) che il contribuente, a fronte di un importo di lire 232.416 percepito a titolo di detta pensione privilegiata, aveva chiesto alla competente sezione distaccata della Direzione delle entrate il rimborso di lire 304.440, quali ritenute effettuate su tale pensione ai fini dell'IRPEF dal 1° ottobre 1995 al 31 gennaio 1996, ed aveva per tale ragione invocato l'esenzione dall'imposta di cui al citato art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973; b) che l'istanza di rimborso era stata respinta dall'Ufficio finanziario in base al rilievo che l'esenzione era prevista soltanto per le pensioni privilegiate ordinarie cosiddette «militari tabellari», di natura risarcitoria, e non anche per quelle privilegiate ordinarie «militari comuni» di cui all'art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), di natura pacificamente reddituale; c) che lo stesso contribuente, nell'impugnare il provvedimento di diniego, aveva chiesto, in via principale, la dichiarazione di esenzione dall'IRPEF della pensione privilegiata, con condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle suddette ritenute, e, in subordine, la dichiarazione di esenzione dall'imposta degli «assegni connessi» a detta pensione, con condanna dell'Amministrazione resistente al rimborso delle ritenute effettuate sugli assegni stessi dal 1° ottobre 1995 al «31.10.1996» (recte: 31 gennaio 1996); d) che la resistente Agenzia delle entrate aveva ribadito in giudizio l'inapplicabilita' alla fattispecie dell'invocata esenzione di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, estesa alla sola categoria delle pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari» dalla sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989;

che il giudice rimettente afferma, in punto di diritto: a) che «non par dubbio che l'assegno corrisposto al ricorrente «a titolo di trattamento pensionistico privilegiato» [...] abbia natura risarcitoria», in quanto il diritto a pensione privilegiata, ai sensi dell'art. 64 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973, deriva da una lesione o da una infermita', dipendenti da causa di servizio, che abbiano reso il soggetto inabile alle mansioni proprie della qualifica posseduta ed esercitate alla data del collocamento a riposo, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dal...

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