Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Insegnanti - Inidoneita' allo svolgimento della funzione di docente per motivi di salute - Utilizzazione in altri compiti all'interno dell'amministrazione scolastica - Risoluzione del rapporto di lavoro dopo un periodo massimo di cinque anni - Denunciata lesione dei d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco Bile, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 22 dicembre 2004 dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra Mengoni Bruna ed altri e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2004, nel corso di un giudizio - promosso da alcuni insegnanti dichiarati non idonei allo svolgimento della funzione di docente per motivi di salute ed utilizzati in altri compiti all'interno dell'amministrazione scolastica - volto all'accertamento del «diritto a conservare il posto nel quale sono collocati con le mansioni attualmente loro attribuite a tempo indeterminato, con condanna delle parti convenute a mantenere i ricorrenti nelle loro collocazioni e nell'ambito dell'organizzazione amministrativa cui sono attualmente preposti», ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), per violazione degli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione;

che la disposizione in esame e' sospettata di illegittimita' costituzionale nella parte in cui prevede che «il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

che il giudice a quo deduce che quanto previsto dalla suddetta norma osta all'accoglimento della domanda;

che il rimettente rileva come la difesa dei ricorrenti - i quali rientrerebbero, «se non si e' male inteso» il ricorso (si legge nell'ordinanza), nell'ambito del personale utilizzato in altri compiti, con la conseguente applicazione nei loro confronti del suddetto termine massimo di cinque anni - ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della disposizione in questione;

che il Tribunale di Parma ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalita'...

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