Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Costituzione in giudizio del convenuto - Abbreviazione dei termini - Costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza di comparizione quando la stessa sia stata differita - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento in danno del conv...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 166 codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 1° ottobre 2004 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento civile vertente tra M.P. Informatica S.r.l. e T.C. Sistema S.p.A. iscritta al n. 258 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, in composizione monocratica - chiamato a decidere, nel corso di un processo civile, sull'eccezione di tardivita' della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta - ha sollevato, con ordinanza emessa il 1° ottobre 2004 e in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il convenuto, in ipotesi di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis, secondo comma, cod. proc. civ., possa costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione quando la stessa sia stata differita ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, dello stesso codice;

che - dopo aver precisato che la convenuta si e' costituita in giudizio (il 5 luglio 2004 ossia) dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, differita ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma (e fissata per il 15 luglio 2004), mentre avrebbe dovuto costituirsi (entro il 25 giugno 2004 ossia) venti giorni prima dell'udienza differita, come testualmente prescrive la norma censurata - il rimettente osserva che, per verificare la tempestivita' della costituzione, a nulla rileverebbe il provvedimento presidenziale di abbreviazione dei termini concesso ex art. 163-bis;

che infatti la norma impugnata, mentre distingue i termini per la costituzione rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione a seconda che vi sia stato o meno un provvedimento presidenziale di abbreviazione...

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