Ordinanza emessa il 24 ottobre 2005 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Parlati Paola contro Ministero della giustizia ed altri Magistratura - Indennita' giudiziaria - Spettanza ai magistrati assenti dal lavoro per maternita' e puerperio - Esclusione - Ingiustificato deteriore trattamento dei magistrati...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2805/2000 proposto da Parlati Paola, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Dal Molin, nello studio del quale e' elettivamente domiciliata in Milano, via G. Leopardi n. 22;

Contro il Ministero di grazia e giustizia (ora: della giustizia), in persona del Ministro in carica, il Ministero del tesoro (ora: dell'economia e delle finanze), in persona del Ministro in carica, la Direzione provinciale del Tesoro di Como, in persona del direttore pro tempore, raprresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia n. 1, per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere l'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 27 nei periodi di congedo straordinario di assenza obbligatoria e facoltativa previsti dagli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971; e per la condanna delle ammistrazioni resistenti al pagamento delle relative somme anche durante i periodi di seguito descritti:

dal 18 settembre 1998 al 10 febbraio 1998 (astensione obbligatoria per gravidanza e maternita' ex art. 4 legge n. 1204/1971);

dal 13 maggio 1999 al 10 settembre 1999 (astensione facoltativa per maternita' ex art. 7 legge n. 1204/1971); e conseguentemente, alla restituzione di quanto indebitamente recuperato, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali accessori dal dovuto all'effettivo saldo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Direzione provinciale del Tesoro di Como;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 il ref. Vincenzo Blanda;

Udito, ai preliminari, l'avv. Alessandro Dal Molin in sostituzione dell'avv. Graziano Dal Molin, per la ricorrente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa Paola Parlati, in qualita' di magistrato ordinario, ha chiesto l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere l'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 27, nei periodi di congedo straordinario, di assenza obbligatoria e facoltativa previsti dagli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971 e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme per i periodi in cui la ricorrente si era assentata dal lavoro per maternita' e puerperio, con la conseguente restituzione degli importi che asserisce indebitamente recuperati (il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali accessori dal dovuto all'effettivo saldo), per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come implicitamente modificata dalle leggi n. 425/1984, n. 51/1989, n. 59/1989, n. 335/1995 e dal d.P.R. n. 44/1990. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, ingiustizia manifestata, incongruita', illogicita', contraddittorieta'.

La legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha previsto un'indennita' non pensionabile da corrispondere ai magistrati ordinari «in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita'... con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa prevista dagli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».

Successivamente la costante evoluzione giurisprudenziale ha attributo all'indennita' giudiziaria natura strettamente retributiva, indipendentemente dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali (Consiglio di Stato Ad Pl. n. 1227/1983; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 1993, n. 401).

L'indennita' nel tempo e' divenuta emolumento retributivo fisso anche per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per quello delle magistrature speciali.

Peraltro dopo l'emanazione del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 per il personale in servizio presso il comparto Ministeri), il cui art. 21 dispone l'attribuzione delle «quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita» anche nel caso di astensione obbligatoria dai lavoro ex art. 4 legge n. 1204 del 1971 a favore del personale dell' Amministrazione giudiziaria, si e' venuto a realizzare un trattamento deteriore dei magistrati donna rispetto alle dipendenti amministrative.

Queste ultime, alle quali l'indennita' in parola era...

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