Ordinanza emessa il 11 novembre 2005 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana nel giudizio di responsabilita' amministrativa promosso dal p.m. contro Bolognari Mario ed altri Responsabilita' amministrativa e contabile - Azione di risarcimento del danno derivante da responsabilita' amministrativa - Termine prescriz...

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 571/2005 nel giudizio di responsabilita' amministrativa iscritto al n. 39053 del registro di segreteria promosso ad istanza del p.m. nei confronti di:

Bolognari Mario, Ambrogetti Claudio, Moschella Giorgio, De Pasquale Claudio, Gullotta Francesca, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Turiano Mantica e Cecilia Nicita (ad eccezione di Bolognari Mario, rappresentato e difeso dal solo avv. Turiano Mantica) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pietro Milio in Palermo, via Catania n. 166;

Agliata Stefano, nato a Bivona il 23 settembre 1935 e residente in Mascali, via Giarre Nunziata Palazzina 18/B.

Visto l'atto introduttivo dei giudizio depositato il 29 aprile 2005.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 4 ottobre 2005 l'avv. Paolo Turiano Mantica, per i convenuti costituiti, ed il p.m. nella persona del sostituto procuratore generale Gianluca Albo.

F a t t o

Con determinazione sindacale n. 142/1997 del Comune di Taormina veniva affidata alla Compagnia Milano Assicurazioni la copertura assicurativa di responsabilita' civile a favore del sindaco, sei assessori, venti consiglieri comunali, il segretario comunale e quattro responsabili dei servizi «per danni derivanti da responsabilita' patrimoniali ed erariali involontariamente cagionati a terzi, compreso il Comune, nell'esercizio di funzioni istituzionali»; in esecuzione della determina n. 142/1997 veniva stipulata in data 23 giugno 1997 con la Milano Assicurazioni la polizza n. 500448.

Con la delibera di giunta n. 374/1998, poi, si statuiva di integrare la precedente copertura assicurativa, stipulata in esecuzione della determina n. 142/1997, con una ulteriore polizza della Nuova MAA Assicurazioni; in esecuzione di tale delibera veniva stipulata, in data 30 luglio 1998, con la Nuova MAA Assicurazioni, la polizza n. 500796; le polizze Milano Assicurazioni n. 500448 del 23 giugno 1997 e Nuova MAA Assicurazioni n. 500796 del 30 luglio 1998, entrambi di durata decennale, con premio annuo pari a lire 21.500.000, coprivano, in particolare, gli assicurati, sia per le perdite patrimoniali che gli stessi fossero tenuti a risarcire alla pubblica amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilita' di tipo amministrativo e contabile regolarmente accertate dagli organi di controllo, sia dalle conseguenze dell'azione di rivalsa esercitata verso l'assicurato dall'Amministrazione, rimasta soccombente in contenzioso giudiziale.

L'ufficio del p.m. ritiene che la stipula di tale contratto sia generatrice, almeno in parte, di danno per l'erario.

Osserva il p.m. che a seguito dell'introduzione del principio di separazione tra atti di indirizzo e atti di gestione e al conseguente recepimento del modulo di gestione per obiettivi anche a livello di enti locali (art. 51, legge n. 142/1990 e ss. modiff.) il legislatore ha ribadito, essendo gia' prevista dall'art. 23 della legge n. 826/1985, la possibilita' di copertura assicurativa dei cc.dd. rischi da amministrazione, prevedendo, al comma 5 dell'art. 27, legge n. 265/1999 che «I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti dall'espletamento del loro mandato».

La norma e' stata testualmente riportata al comma 5 dell'art. 86 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

La Regione Siciliana, anch'essa riportandola testualmente, ha recepito la norma della legge n. 265/1999, al comma 5 dell'art. 22, l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.

Mentre per la copertura degli amministratori, cioe' i soggetti, principalmente, investiti delle funzioni di indirizzo politico dell'ente locale (in questa sede rileva la definizione di amministratori di cui al comma 2 dell'art. 77, d.lgs. n. 267/2000) si registra un intervento di rango legislativo, per il personale degli enti locali e' intervenuta la contrattazione collettiva.

In particolare, per i dipendenti che rivestivano posizioni organizzative (art. 8 C.C.N.L. del 31 marzo 1999 relativo al camparto «Regioni-Autonomie locali»), l'art 43, comma 1, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, sempre relativo al comparto «Regioni-Autonornie locali», prevedeva che «gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilito' civile (dei soggetti con incarichi di posizione organizzativa: n.d.r.), ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave».

Ritiene il p.m., quindi, che dalla contrattazione collettiva, sia generale, sia, in particolare quella relativa al comparto «Regioni-Autonomie locali», non si evinca alcuna disposizione che possa giustificare una copertura assicurativa, con oneri a carico dell'ente, dei rischi da responsabilita' amministrativo-contabile incombenti sul dirigente o, comunque, sul dipendente incaricato di funzioni di responsabilita'; nessuna norma, inoltre, prevede che i dipendenti possano fruire di coperture assicurative, con oneri a carico...

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