Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Abruzzo - Straniero - Consulta regionale dell'immigrazione - Composizione - Rappresentanti dell'INPS e delle Prefetture - Ricorso del Governo - Violazione della riserva esclusiva alla legislazione statale della materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi l'avv. dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo;

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 14 febbraio 2005 e depositato il 22 febbraio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati), deducendo la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

    Il ricorrente osserva che la norma censurata, nel prevedere la istituzione della Consulta regionale della immigrazione, quale strumento di partecipazione, stabilisce che tra i componenti di tale organismo vi siano anche un rappresentante dell'INPS designato dalla sede regionale (lettera g), nonche' un rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale (lettera j). Le disposizioni in questione risulterebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto «le funzioni e i compiti spettanti agli organi e rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali possono essere determinati solo con legge dello Stato». Le previsioni impugnate, invece, attribuiscono nuovi compiti all'INPS ed alle Prefetture, attraverso la partecipazione di un loro rappresentante all'organismo regionale istituito con la legge innanzi citata: donde, la relativa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT