Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Marche - Protezione civile - Incidenti rilevanti - Elaborazione, approvazione e attuazione del piano di emergenza - Attribuzione della competenza alla Provincia - Ricorso del Governo - Denunziato contrasto con principi fondamentali statali, lesione della competenza legislativa es...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/1982/CE), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 dicembre 2004, depositato in cancelleria il successivo 15 dicembre 2004 ed iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2004;

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche;

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 9 dicembre 2004 e depositato il 15 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/1982/CE), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a), f) e s), e terzo comma, e all'art. 118 della Costituzione.

    L'Avvocatura dello Stato ricostruisce, preliminarmente, il quadro normativo in cui si colloca la norma impugnata, evidenziando che la legge regionale in esame disciplina le competenze amministrative in materia di attivita' a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. La difesa erariale sottolinea, al riguardo, come la normativa in parola, secondo quanto affermato nella sentenza n. 407 del 2002 di questa Corte, incida su una pluralita' di interessi ed oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato ed in parte di competenza concorrente.

    In particolare, la legge della Regione Marche da' attuazione all'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). Tale norma stabilisce che «La Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la Regione: a) individua le autorita' competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalita' per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale; b) definisce le modalita' per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonche', nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25, le modalita' per l'esercizio della vigilanza e del controllo; c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante».

    La difesa erariale si sofferma, altresi', sull'art. 20 del citato d.lgs. n. 334 del 1999, evidenziando come la norma in questione disponga che, per gli stabilimenti per i quali il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza, «il prefetto, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione». In particolare, il comma 2 dell'art. 20 stabilisce che il piano di emergenza esterno debba essere elaborato «tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2». Queste ultime consistono nei seguenti dati e informazioni: «a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito; b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti: modalita' di allarme e richiesta di soccorsi; c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno; d) disposizioni adottate per fornire assistenza con le misure di intervento adottate all'interno del sito; e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito; f) disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare; g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di la' delle frontiere».

    Ad avviso del ricorrente il quadro normativo richiamato dimostrerebbe che le operazioni in questione «possono andare» e «spesso vanno ben al di la» del territorio della Provincia o della stessa Regione o addirittura dello Stato. Pertanto, la Regione Marche, trattandosi della materia «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., avrebbe dovuto tenere presente i limiti deducibili dall'art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, dai quali, sempre a detta della difesa erariale, deriverebbe...

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