Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizione - Sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per impiego di lavoratori irregolari - Controversie - Ritenuta giurisdizione del giudice tributario - Denunciata lesione del diritto di difesa, indebita sottrazione al giudice naturale, violazione del divieto di istituire giud...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 3 e 5 (recte: art. 3, commi 3 e 5), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), promossi con ordinanze del 13 luglio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta sul ricorso proposto da Highlander di Dolcemascolo Sergio & C. s.n.c. contro l'Agenzia delle entrate di Caltanissetta e del 7 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da STAM di Grementieri Oriano & C. s.n.c. ed altri contro l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Borgo San Lorenzo, iscritte ai nn. 1 e 281 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con ordinanza del 13 luglio 2004, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 5 (recte: art. 3, commi 3 e 5), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che il rimettente premette che il legale rappresentante di una societa' in nome collettivo ha proposto opposizione avverso l'avviso di irrogazione della sanzione, determinata in 66.518,00 euro, emesso dall'Ufficio delle entrate di Caltanissetta in data 27 settembre 2003, in applicazione dell'art. 1, comma 3, (recte: art. 3, comma 3) del decreto-legge n. 12 del 2002;

che tale sanzione era stata comminata in seguito ad un'ispezione effettuata dall'INPS, nel corso della quale era stata accertata la presenza, nell'azienda, di tre lavoratori subordinati irregolari;

che il giudice a quo sostiene che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, nel determinare le modalita' di quantificazione della sanzione per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sia in quanto privo «di intrinseca ragionevolezza», sia in quanto comporterebbe trattamenti sanzionatori diversi per situazioni identiche;

che tale disposizione, nel rapportare l'entita' della sanzione al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data della contestazione, sarebbe ingiustificatamente penalizzante per coloro nei cui confronti la contestazione sia effettuata alla fine dell'anno rispetto a coloro che abbiano ricevuto tale contestazione nei primi mesi dell'anno;

che il rimettente rileva che il comma 5 della disposizione censurata attribuisce la competenza ad irrogare la suddetta sanzione all'Agenzia delle entrate, la quale vi procede secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), fatta eccezione per le previsioni dell'art. 16, comma 2, del medesimo decreto;

che tale previsione, oltre a porsi in contrasto con l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), violerebbe l'art. 24 Cost., dal momento che, irragionevolmente, non consentirebbe all'interessato di conoscere i dati di fatto e gli atti giustificativi della contestazione, incidendo in tal modo sul diritto di difesa;

che la disposizione censurata violerebbe, inoltre, l'art. 25 Cost., «laddove attribuisce la competenza per la irrogazione della sanzione all'Ufficio delle entrate», dal momento che tale sanzione, benche' autonoma, sarebbe riconducibile alla «violazione di norme previdenziali e sul lavoro» per le quali e' prevista la diversa competenza del giudice ordinario del lavoro, con la conseguenza che si determinerebbe una «indebita sottrazione del...

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