Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizione - Sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per impiego di lavoratori irregolari - Controversie - Ritenuta giurisdizione del giudice tributario - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici speciali - Omessa verifica da parte del rimettente della possibilita'...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), in relazione all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze del 27 e dell'11 e del 13 gennaio 2005, del 7 e del 28 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria e dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia, rispettivamente iscritte ai nn. 235, 236, 280, 308 e 310 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 22 e 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con quattro distinte ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per contrasto con gli artt. 3 e 102, secondo comma, nonche' con la VI disposizione transitoria della Costituzione;

che la Commissione tributaria premette che, in ciascuno dei giudizi a quibus, una societa' alla quale era stato notificato avviso di irrogazione di sanzione amministrativa dall'Agenzia delle entrate ha impugnato tale provvedimento lamentando «vizi procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito»;

che il rimettente osserva che, per il combinato disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 e dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la designazione...

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