Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento in giudizio - Costituzione della parte oltre il termine perentorio - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3. Parlamento - Immunita' parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' - P...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 27 gennaio 2004 dal Tribunale di Messina, nel procedimento civile vertente tra S.p.a. S.E.S. Societa' editrice siciliana e Vendola Nicola iscritta al n. 389 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;

Visti l'atto di costituzione della S.p.a. S.E.S. Societa' editrice siciliana, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 27 gennaio 2004, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in relazione agli artt. 3, 24, 68, 102 e 111 Cost.;

che il rimettente premette in fatto di essere chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni morali e materiali proposta dalla S.E.S., Societa' editrice siciliana s.p.a., editrice del quotidiano La Gazzetta del Sud, nei confronti dell'on. Nicola Vendola, il quale, nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la sede messinese del suo partito, aveva diffuso un dossier avente contenuto «gravemente» diffamatorio, dal titolo «L'Uomo del Ponte - Breve storia di Calarco e dell'ufficio stampa del Verminaio»;

che, riferisce ancora il rimettente, il convenuto, costituitosi in giudizio tardivamente, aveva eccepito l'insindacabilita' delle opinioni espresse, invocando la garanzia di cui all'art. 68 Cost., cosi' come attuato dalla legge n. 140 del 2003;

che, con nota pervenuta il 17 novembre 2003, il Presidente della Camera dei deputati comunicava al Tribunale che l'Assemblea, nella seduta del 13 novembre 2003, aveva deliberato che i fatti per i quali era in corso il giudizio, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 Cost.;

che la societa' S.E.S., nelle proprie difese, contestava la delibera di insindacabilita', assumendo la non riconducibilita' dei fatti addebitati all'on. Vendola nell'area degli atti coperti dall'art. 68 Cost., affermando, inoltre, la sostanziale continuita' della legge n. 140 del 2003 con il dettato costituzionale ed evidenziando che un'interpretazione estensiva della garanzia avrebbe determinato il contrasto dell'art. 3 della citata legge con gli artt. 68, 3 e 24 Cost. e con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e invitava il Tribunale a sollevare conflitto di attribuzione avanti a questa Corte;

che la difesa del parlamentare, invece, affermava la sussistenza di un nesso funzionale tra l'attivita' in contestazione e le funzioni di membro del Parlamento;

che il Tribunale di Messina, ritenuti non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, ha promosso il giudizio di questa Corte nei termini di seguito esposti;

che il giudice a quo rileva innanzitutto come, nel sistema delineato da tale disposizione, una volta che sia intervenuta la delibera di insindacabilita' della Camera di appartenenza del parlamentare, il giudice sarebbe tenuto a prenderne atto ed a pronunciare, senza ritardo, i provvedimenti conseguenti di cui al comma 3 dell'art. 3, vale a dire, per cio' che concerne il giudizio civile, «l'affermazione della irresponsabilita' del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT