Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensione dei dipendenti pubblici - Reversibilita' - Soggetti aventi diritto - Figli del coniuge e nipoti ex fratre, conviventi a carico del pensionato dante causa - Mancata previsione - Denunciato irragionevole ed ingiustificato trattamento deteriore rispetto a...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi) e 7, primo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza del 12 novembre 2004 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Barba Maria Concetta contro l'INPDAP ed altra, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ordinanza del 12 novembre 2004, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi) e 7, primo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), sia «nella parte in cui non contemplano e, quindi, implicitamente escludono dal novero dei superstiti aventi diritto alla riversibilita' della pensione, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato di cui risulti provata la convivenza a carico dello stesso dante causa»; sia «nella parte in cui non contemplano e, quindi, implicitamente escludono dal novero dei superstiti aventi diritto alla riversibilita' della pensione, i nipoti ex fratre del pensionato di cui risulti provata la convivenza a carico dello stesso dante causa»;

che il giudice a quo e' chiamato a decidere sul ricorso proposto da Barba Maria Concetta avverso il diniego oppostole dall'INPDAP sull'istanza per il riconoscimento della «riversibilita' della pensione degli enti locali di cui era stato titolare il sig. Antonio Barba e quindi la madre»;

che, nel descrivere la vicenda che ha dato origine al giudizio principale, il rimettente precisa che Barba Maria Concetta, nata il 1° dicembre 1937, era figlia di Barba Francesco e Lorenzo Addolorata e che, a seguito del decesso del padre, in data 13 ottobre 1946, il fratello di quest'ultimo, Barba Antonio, si assumeva l'onere del mantenimento della famiglia contraendo, in data 30 ottobre 1950, matrimonio con Lorenzo Addolorata. In data 7 marzo 1985 moriva Barba Antonio, gia' pensionato quale ex dipendente di ente locale, e la Lorenzo, madre della ricorrente, veniva cosi' a godere del trattamento di riversibilita' della pensione del marito. Al decesso della madre, avvenuto in data 30 maggio 1996, la ricorrente sarebbe quindi rimasta senza alcun sostegno e invalida a qualsiasi proficuo lavoro; sicche', in data 14 ottobre 1996, presentava domanda per la riversibilita' della pensione degli enti locali di cui era stato titolare il sig. Antonio Barba e quindi la madre, ma, con nota del 22 dicembre 1998, l'INPDAP le comunicava di «non dare ulteriore corso all'istanza pensionistica proposta [...] perche' allo stato degli atti non risulta essere orfana di Barba Antonio, dante causa della pensione iscrizione n. 6339101/R».

che, dunque, osserva il giudice a quo, la ricorrente, nipote ex fratre del pensionato Barba Antonio e, quindi, in base all'art. 76 cod. civ., sua parente in linea collaterale di terzo grado, nonche' figlia nata da precedente matrimonio del coniuge del pensionato medesimo e, pertanto, sua affine in linea retta di primo grado, lamenta il mancato riconoscimento della riversibilita' del trattamento pensionistico di Barba Antonio, motivato dall'INPDAP sul presupposto che ella «non risulta essere orfana» del predetto pensionato;

che il rimettente rammenta quindi che, a differenza di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 274 del 1991, analogamente a cio' che in precedenza disponeva lo stesso art. 7, primo comma, della legge n. 1646 del 1962, ben diversa risulta la disciplina dettata in materia di...

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