Ordinanza emessa il 31 agosto 2005 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di M.G. ed altro Reati e pene - Alterazione di stato - Alterazione dello stato civile di un neonato, nella formazione di un atto di nascita, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita' - Trattamento sanzionatorio piu' grave rispet...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da M.G., n. a Galvanico il 29 ottobre 1956, C.R., n. a Salerno il 29 ottobre 1955 avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa in data 26 maggio 2004;

Letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;

Udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;

Udita la requisitoria del P.G., G. Viglietta, il quale ha conclusco per l'infondatezza dei ricorsi ed ha richiesto che la Corte sollevi la questione di costituzionalita' dell'art. 567 comma 2 cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost.;

Uditi i difensori, avv. G. Sofia per C. e, in sostituzione dell'avv. E. Volino, per il M., i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi; osserva in

Ritenuto in fatto

  1. - Con sentenza del Tribunale di Salerno 5 marzo 2002, R.C. e G.M. furono dichiarati colpevoli del delitto d'alterazione di stato, previsto e putito dall'art. 567, comma 2 cod. pen., loro ascritto per dichiarazioni di paternita' naturali da essi rispettivamente rese in data 31 luglio 1982 e 18 agosto 1983, in relazione a due neonate venute alla luce presso la clinica Villa del Sole di Salerno, da donne che non consentivano di essere nominate, alle quali veniva imposto il nome di V.C. e A.M.

    Con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli imputati furono condannati ciascuno alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, con l'interdizione dalla potesta' genitoriale e dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (pene condonate).

    Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, che in data 26 maggio 2004 ha confermato tale decisione, ricorrono per cassazione gli imputati, richiedendone l'annullamento per plurimi motivi di diritto sostanziale e processuale.

    Il procuratore generale, nella sua requisitoria dibattimentale, ha rilevato l'infondatezza di tutti i motivi dedotti dagli imputati, ma ha richiesto che la Corte sollevi incidente di costituzionalita' dell'art. 567, comma 2 cod. pen. per violazione dei principi d'uguaglianza e di proporzionalita' delle pene.

    Considerato in diritto

  2. - Il Collegio condivide tale dubbio di costituzionalita'.

    Dei principi d'uguaglianza (che vieta di sanzionare piu' gravemente ipotesi delittuose meno gravi) e proporzionalita' delle pene, la Corte costituzionale ha fatto un uso assai sobrio, ma li ha tuttavia applicati in almeno tre precedenti: le sentenze n. 218/1974 e 176/1976 in materia di...

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