Ordinanza emessa il 24 novembre 2005 dal tribunale amministrativo regionale della Campania sui ricorsi riuniti proposti da A.N.M. S.p.A. ed altro contro Regione Campania Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati ad imprese di trasporto (nella s...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 2580/05 e n. 3025/05, proposti rispettivamente dalla A.N.M. S.p.A. (Azienda Napoletana Mobilita), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Magaldi, giusta procura a margine della memoria depositata il 1° luglio 2005, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Toledo n. 106, e dal comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Pizza e Giuseppe Tarallo, con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura municipale in Napoli, piazza Municipio, P.zzo S. Giacomo;

Contro la Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Lacatena e Tiziana Monti dell'Avvocatura regionale, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 81; per l'annullamento, del decreto dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2005 di riapprovazione dei conguagli riferiti ai contributi di esercizio erogati in acconto a favore dell'ANM per gli anni 1994-1997 e conseguenti conguagli compensativi; di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o conseguenziale e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti, da imputare ai provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione della Amministrazione regionale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;

Uditi alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F a t t o

  1. - Col ricorso r.g. n. 2580/05, ritualmente notificato il 17 marzo 2005 e depositato il 31 marzo, l'A.N.M. S.p.A. (Azienda Napoletana Mobilita) ha impugnato il d.d. del 4 febbraio 2005, n. 66, dell'Area generale di coordinamento 14 - Trasporti e viabilita' della Giunta regionale della Campania, con cui l'Amministrazione, avvalendosi della riapertura dei termini prevista dall'art. 1, comma 3, della l.r. 12 novembre 2004 n. 8,, ha riapprovato i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto alIA.N.M. per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, disponendo di conseguenza i conguagli compensativi ex art. 17, comma 2, l.r. n. 5/1999 e dando atto della sussistenza di un saldo negativo a carico dell'A.N.M. da recuperarsi con successivi provvedimenti dirigenziali.

    Espone in fatto la ricorrente che con quattro distinte delibere del 3 marzo 2000, avvalendosi della riapertura dei termini stabilita dall'art. 17 della l.r. 5 agosto 1999, n. 5, la Giunta regionale della Campania aveva provveduto alla determinazione dei conguagli dei contributi regionali di esercizio erogati in acconto per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per gli enti e le aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale.

    Tali delibere erano successivamente annullate con sentenza n. 6558 del 22 ottobre 2002 di questa sezione, in quanto adottate dopo la scadenza del termine trimestrale previsto dall'art. 17, l.r. n. 5/1999 cit., del quale il tribunale ha riconosciuto il carattere perentorio e decadenziale (in relazione al fatto che «l'esigenza di derogare al termine di cui all'art. 10, l.r. n. 16/1983 e' ovviamente nata dalla sua natura perentoria, per cui sarebbe contrario ai principi della logica assumere che la disposizione emanata allo specifico scopo del differimento abbia viceversa previsto il carattere ordinatorio del termine medesimo»).

    Con l'art. 1, comma 3, della l.r. 12 novembre 2004, n. 8, il termine previsto dall'art. 17 della l.r. n. 5/1999 e' stato riaperto per ulteriori 90 gg. e col decreto dirigenziale n. 66/2005 di cui si e' detto la regione ha provveduto alla riapprovazione dei conguagli.

    Col ricorso in esame la ricorrente ha domandato l'annullamento di tale decreto, previa sospensione cautelare dell'efficacia, deducendone il contrasto con la menzionata sentenza n. 6558/02 di questo tribunale e censurando la legge regionale n. 8/2004 per violazione degli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. nonche' del principio di non retroattivita' delle legge e di gerarchia delle fonti tra la legge regionale e la legge quadro nazionale di riferimento (art. 6 della legge n. 151/1981), ragion per cui ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della l.r. n. 8/2004, nonche' dell'art. 17 della l.r. n. 5/1999.

    Costituitisi in giudizio il comune di Napoli e la Regione Campania, quest'ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati, la mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti nonche', nel merito, l'infondatezza del ricorso.

  2. - Con ricorso di identico tenore notificato il 4 aprile 2004 e depositato il 20 aprile successivo, iscritto nel Ruolo generale col n. 3025/05, il comune di Napoli, lamentando la lesione di propri interessi in qualita' di azionista unico delIA.N.M. S.p.A., ha, a sua volta impugnato, il medesimo provvedimento.

    La Regione Campania si e' difesa con memoria.

  3. - Alla camera di consiglio del 4 maggio 2005 fissata per l'esame delle istanze cautelari le cause sono state rinviate per la decisione nel merito.

    Con memoria illustrativa depositata il 1° luglio 2005, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, l'A.N.M. si e' costituita in giudizio col ministero di un nuovo avvocato.

    Hanno altresi' depositato memorie la Regione Campania ed il comune di Napoli, che, in particolare, ha controdedotto alle eccezioni di rito sollevate dalla regione.

    Alla pubblica udienza del 13 luglio 2005, uditi i difensori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

    D i r i t t o

  4. - Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi per la definizione degli stessi con unica sentenza, attesa la loro connessione oggettiva.

  5. - E' controversa nel presente giudizio la legittimita' dell'atto con cui la Regione Campania ha riapprovato i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto .per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 all'A.N.M. S.p.A., disponendo i conguagli compensativi ex art. 17, comma 2, l.r. n. 5/1999 con rilevante saldo negativo a carico della predetta azienda.

  6. - Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione regionale in relazione alla...

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