Ordinanza emessa l'11 ottobre 2005 dal tribunale militare di Palermo nel procedimento penale militare a carico di Calafato Calogero Reati militari - Diffamazione - Possibilita' di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilita' della condotta - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'analogo reato ...

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Calafato Calogero, nato il 19 aprile 1966 a Ravanusa (AG), maresciallo CC. in servizio presso il R.O.S. di Palermo, imputato di diffamazione aggravata (artt. 47 n. 2, 227 commi 1 e 2 c.p.m.p.).

Calafato Calogero e' stato tratto a giudizio innanzi a questo tribunale militare per rispondere del predetto reato di diffamazione aggravata. Secondo l'accusa, e come si rileva dalla lettura del capo d'imputazione, egli, in un esposto inviato a diverse autorita', avrebbe offeso la reputazione del brig. CC. Ferreri Maurizio attribuendogli vari fatti determinati.

All'udienza del 5 ottobre 2005 la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui, a differenza dell'art. 596 c.p. e alle condizioni da questo poste ai commi 3 e 4, non prevede la possibilita' di provare i fatti attribuiti.

Una ricognizione dei dati normativi vigenti fa palese che l'art. 596 c.p., pur escludendo in via generale la prova liberatoria (comma 1), la ammette pero' nelle limitate ipotesi contemplate nei commi 2 e 3; e stabilisce (comma 4) che, se la verita' del fatto e' provata, l'autore dell'iniputazione non e' punibile. Questa speciale causa di non punibilita' rimane del tutto ignota al codice penale militare, che non contiene alcuna norma analoga.

Deve ricordarsi che il regime originario voluto dal codice Rocco per i reati contro l'onore non prevedeva la possibilita' della prova liberatoria, ma solo quella - eventuale - del deferimento a un giuri' d'onore del giudizio sulla verita' del fatto. La modifica apportata all'art. 596 c.p. nei termini tutt'oggi in vigore era intervenuta grazie all'art. 5, d.l. 14 settembre 1944, n. 288, che pero' nulla aveva disposto riguardo alle corrispondenti fattispecie militari. In tal modo il trattamento penalistico dei due settori, pressoche' identico quanto alla morfologia complessiva delle figure criminose di ingiuria e diffamazione, aveva finito per diversificarsi profondamente in tema di cause di non punibilita': mentre nel codice penale comune si risolveva in senso liberale la questione del valore da attribuire alla verita' dell'addebito, il codice militare, nato nel 1941, continuava a rispecchiare la sua matrice autoritaria, contraria ad ammettere la legittimita' della pubblica censura ai comportamenti di determinati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT