Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Eccezione di inammissibilita' - Questione sollevata da giudice amministrativo in sede cautelare - Asserito esaurimento della potestas iudicandi del rimettente - Reiezione. Radiotelevisione - Emittenti radiotelevisive locali - Marchio, denominazione o testata identificativa che richiamin...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2002 dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Pubblikappa s.r.l. contro l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed altra, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione di Pubblikappa s.r.l., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Claudio Chiola e Patrizio Gagliotti per la Pubblikappa s.r.l. e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, investito dell'appello proposto dalla societa' Pubblikappa s.n.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 29 maggio 2002, con la quale era stata respinta l'istanza di sospensione della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 63/02/CONS del 27 febbraio 2002, ha sospeso tale delibera e, con separata ordinanza del 12 dicembre 2002, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 21 della Costituzione;

che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che la societa' Pubblikappa s.n.c., avendo acquistato il diritto all'uso del marchio «Kiss Kiss», per licenza del titolare, gestisce una emittente radiofonica locale, che trasmette limitatamente al territorio della Campania e del Lazio con la denominazione «Radio Kiss Kiss Italia», in virtu' di concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora rilasciata in data 4 marzo 1994;

che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con l'indicata delibera, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 15 del 1999, ha diffidato la medesima societa' a cessare l'utilizzo della denominazione «Radio Kiss Kiss Italia», essendo questa denominazione idonea a richiamare in parte quella dell'emittente nazionale «Radio Kiss Kiss Network», anch'essa licenziataria del marchio «Kiss Kiss»;

che la Pubblikappa s.n.c. ha impugnato la delibera dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e ne ha chiesto la sospensione;

che avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, la ricorrente ha proposto appello, deducendo, fra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 15 del 1999, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 77 Cost;

che il giudice a quo rileva che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con l'impugnato provvedimento, ha ritenuto di fare applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 15 del 1999 (disposizione introdotta dalla legge di conversione), il quale stabilisce: «Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249»;

che tale norma - ad avviso del rimettente - non si presta ad essere interpretata (come, invece, sostenuto dalla ricorrente) nel senso che la sua sfera di applicazione e' limitata al solo settore televisivo e non si estende a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT