Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario - Dichiarazione di litispendenza - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Questione prematura, sollevata da giudice non ancora designato al...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 39, primo comma, e 273 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 24 agosto 2004 dal Tribunale di Biella nel procedimento civile vertente tra Ditta Ritorcitura Valsessera di Gianfranco Cortese e Ditta Escavazioni Effetre di R. e S. Filisetti e C. snc, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Biella, con ordinanza del 24 agosto 2004 resa nel corso di un giudizio civile per risarcimento di danni, ha proposto - in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)»;

che, secondo quanto riferisce il rimettente, il convenuto - premesso che la domanda era gia' stata proposta dall'attore, in via riconvenzionale, in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza del medesimo convenuto - ha chiesto la declaratoria della litispendenza;

che, secondo il rimettente, l'eccezione di litispendenza e' infondata, in quanto «le due cause pendono davanti a due magistrati dello stesso Tribunale», onde se ne dovrebbe disporre la riunione ai sensi dell'art. 273, secondo comma, cod. proc. civ;

che, ad avviso del rimettente, la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale discende dalla differente disciplina cui le norme impugnate sottopongono la contemporanea pendenza della stessa causa secondo che essa si verifichi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario o dinanzi ad uffici giudiziari diversi;

che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT