Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Minoranze linguistiche - Appartenenti alla minoranza linguistica slovena - Diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorita' amministrative e giudiziarie locali - Tutela accordata ai soli residenti nei territori di tradizionale insediamento - Denunciata disparita' di tr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonche' del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, e dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 38 del 2001, promosso con ordinanza del 1° aprile 2004 dal Tribunale di Trieste, nel procedimento civile vertente tra Soc. Sereco Coop. a r.l. e la Uniriscossioni S.p.A. ed altra, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 1° aprile 2004, il Tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonche' del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, e dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operativita' della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorita' amministrative e giudiziarie locali;

che il giudice rimettente e' stato adito con istanza redatta personalmente, in lingua slovena, dal legale rappresentante di una societa' cooperativa a responsabilita' limitata avente sede in Padriciano, frazione del Comune di Trieste, per ottenere la declaratoria di nullita' della cartella di pagamento riguardante una sanzione amministrativa, notificata a mezzo posta in data 30 maggio 2003, priva della traduzione in lingua slovena, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia della stessa cartella;

che il rimettente, previa qualificazione dell'istanza come opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ha concesso la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento ed ha disposto l'assistenza linguistica sia in forma scritta - mediante la traduzione in lingua italiana dell'atto introduttivo ed in lingua slovena del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale - sia in forma orale, assicurando la presenza di un interprete di lingua slovena all'udienza di comparizione delle parti;

che, a seguito della costituzione delle parti convenute, essendo emerso dalla documentazione prodotta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che l'ordinanza-ingiunzione aveva gia' costituito oggetto di impugnazione (rigettata con sentenza del Tribunale di Trieste n. 633 del 14 marzo 2001), il rimettente ha riqualificato l'atto introduttivo del giudizio - ai sensi degli artt. 617 cod. proc. civ. e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337)...

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